Adempimenti

Il difficile coordinamento tra integrativa e istanza di rimborso

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di Giorgio Gavelli

Tra le molte novità contenute nel Dl 193/2016 , quella recata dall’articolo 5 in tema di dichiarazioni integrative “a favore” del contribuente è quella che, anche per la sua immediata entrata in vigore, comporta un urgente e rilevante intervento a livello interpretativo da parte dell’amministrazione finanziaria, ove non addirittura opportune modifiche di coordinamento da parte del legislatore. Sono molte, infatti, le norme che devono essere rese compatibili con la nuova facoltà concessa al contribuente e tanti, conseguentemente, i dubbi da risolvere. Vediamo alcune tra le questioni più delicate.

Integrativa e rimborso
Il primo problema consiste nel trovare un coordinamento tra integrativa a favore e istanza di rimborso ex articolo 38 del Dpr 602/1973 (o «rimborso anomalo» per l’Iva). Attualmente, le due ipotesi sembrano differire solo per i termini concessi al contribuente, ma è evidente che gli effetti dei due strumenti sono significativamente differenti, per cui occorre fissare con chiarezza l’esatto perimetro applicativo di ciascuno di essi, prima che sia la giurisprudenza a dover intervenire. Va, poi, osservato che mentre il ravvedimento operoso è limitato per legge dall’avvenuta notifica di atti di liquidazione e di accertamento, altrettanto non avviene per l’integrativa a favore, aprendo scenari fino ad ora mai percorsi e le cui regole vanno definite nell’immediato.

Perdite
Un secondo quesito riguarda le perdite. Il nuovo comma 8-bis dell’articolo 2 del Dpr 322/1998 disciplina il riporto del credito derivante da una dichiarazione integrativa, ma non regola il riporto delle (maggiori) perdite che potrebbero sorgere con la presentazione della stessa. In particolare, ci si chiede se, in questo caso, l’integrativa a favore su un periodo d’imposta non immediatamente precedente generi forzatamente il rinnovo anche di tutte le dichiarazioni successive o sia sufficiente far emergere la maggior perdita nella dichiarazione successiva, come previsto per il credito. Il tutto, senza dimenticare che l’utilizzo “spontaneo” delle perdite deve ancora essere coordinato con le novità contenute nel nuovo testo dell’articolo 42 del Dpr 600/1973 come riformato dal Dlgs 158/2015 (di veda Il Quotidiano del Fisco del 20 ottobre ).

Gli errori contabili
Il meccanismo previsto dal comma 8-bis entra poi, inevitabilmente, in rotta di collisione con i chiarimenti sino ad ora proposti sulla correzione di errori contabili (circolare 31/E/2013), i quali si basavano sulla necessità di una “dichiarazione integrativa di sintesi” per riepilogare le modifiche a favore riguardanti tutti i periodi d’imposta di cui era impedita la liquidazione autonoma. Ora il maggior credito, se l’integrativa è presentata “oltre l’anno”, va direttamente indicato nella dichiarazione del periodo in cui è presentata l’integrativa, il che semplifica decisamente la procedura, come dimostrato dalle bozze del modello Redditi SP diffusi dalle Entrate. Tuttavia occorre coordinare la diversa tempistica di compensazione, che per le integrative “oltre l’anno” – diversamente dagli errori contabili anche se commessi nei medesimi periodi d’imposta – e’ limitata ai debiti maturati nel periodo d’imposta successivo.

L’Iva
Con riferimento alla dichiarazione integrativa in materia di Iva, non è per nulla chiaro come la nuova possibilità offerta si ponga con riferimento alle regole generali sulla detraibilità del tributo. L’articolo 19, comma 1, del Dpr 633/72 detta una tempistica molto precisa sul diritto alla detrazione e non sembra scontato affermare – come pure è stato fatto in sede di primo commento alle novità – che essi vengano automaticamente superati dalla nuova disciplina sulle integrative a favore. Va chiarito, in buona sostanza, se quest’ultima consente anche il recupero di detrazioni che sarebbero “fuori termine” sulla base delle regole generali, o se, decorso tale periodo, essa vada limitata ad errori differenti, quale ad esempio quello sul calcolo del pro rata. Le istruzioni al quadro VN dei modelli 2017 non trattano il problema.

Senza dimenticare i tanti problemi che emergeranno a livello operativo nella realtà quotidiana: come fare se il soggetto che ha diritto alla presentazione della dichiarazione integrativa ha cessato di esistere chiudendo la partita Iva? Quale periodo di riferimento indicare nel modello F24 in cui viene compensato il credito? Quali verifiche deve svolgere il soggetto chiamato a porre il visto di conformità sulla dichiarazione integrativa in caso di credito emergente superiore ai 15mila euro? Tutte domande in attesa di risposta, magari già nel corso del prossimo Telefisco.

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