Diritto

Il finanziamento del socio senza redditi non basta per l’accertamento

Secondo l’ordinanza 25474 della Cassazione, l'unico elemento non dimostra la simulazione in favore della società

di Laura Ambrosi

È illegittimo l’accertamento di maggiori ricavi fondato solo sulla circostanza che la società ha ricevuto un finanziamento da parte di un socio privo di redditi. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione (ordinanza 25474).

La vicenda trae origine da un accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione maggiori imponibili nel presupposto che alcuni finanziamenti effettuati da un socio, derivassero da somme non dichiarate.

Tale conclusione derivava essenzialmente dalla circostanza che il finanziatore fosse privo di redditi. Il provvedimento veniva impugnato e, solo in appello, annullato. L’Agenzia ricorreva in Cassazione lamentando un’errata ripartizione dell’onere probatorio. Secondo la Ctr, infatti, l’Ufficio doveva provare l’effettiva provenienza delle somme versate a titolo di finanziamento da parte del socio della contribuente.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che in tema di onere di prova presuntiva è il giudice di merito a dover valutare la ricorrenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nella specie, la Ctr aveva ritenuto l’assenza di redditi del socio finanziatore, di per sè insufficiente a provare che il finanziamento effettuato fosse in realtà frutto di ricavi della società non dichiarati.

Quell’unico elemento, pertanto, non è stato ritenuto dal giudice di appello sufficiente a provare la simulazione del finanziamento in favore della società. Peraltro tale conclusione non risulta contraria alle previsioni dell’articolo 85 del Tuir. Tale norma, infatti, non introduce alcuna presunzione, tanto meno un’inversione dell’onere dalla prova per l’ipotesi di finanziamento da parte del socio.

La decisione indirettamente ha escluso che l’assenza di redditi del socio finanziatore possa di per sé dimostrare maggiori ricavi della società e quindi costituire una presunzione dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (tra le ultime Cassazione 22311/2021), la gravità allude ad un concetto logico in base al quale la presunzione si deve fondare su un ragionamento per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto ignoto B; la precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto senza lasciar spazio a conclusioni differenti; la concordanza esprime un requisito del ragionamento presuntivo nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori.

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