Il leasing nel bilancio degli enti locali
Bilanci degli enti locali più chiari rispetto a quelli societari per i beni detenuti in leasing. Il Dlgs 118/11 prevede, per questi enti, l’adozione di un sistema contabile integrato che deve garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei profili finanziario ed economico-patrimoniale.
Con riferimento alle immobilizzazioni, l’allegato A/3 prevede l’iscrizione tra le immobilizzazioni degli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente. Condizione per l’iscrizione dei beni materiali e immateriali tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell’effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.
Fanno eccezione i beni che entrano nella disponibilità dell’ente a seguito di un’operazione di leasing finanziario o di compravendita con «patto di riservato dominio», che si considerano acquisiti al patrimonio della Pa alla data della consegna, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, in modo da evidenziare che sono beni non ancora di proprietà dell’ente.
Da notare che le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione. A questo punto è chiaro che il legislatore deve essere coerente e prevedere che tutte le imprese iscrivano i beni in leasing e i relativi debiti nello stato patrimoniale, sopprimendo la previsione di iscrizione nella nota integrativa.
La relazione al decreto 139/15, commentando il principio della prevalenza della sostanza economica dell’operazione o del contratto rispetto alla forma giuridica, ha precisato che, per il momento, la contabilizzazione del leasing resta immutata perché si è ritenuto preferibile mantenere l’attuale impianto normativo, in attesa che si definisca il quadro internazionale e si possa riorganizzare la materia.
Il quadro internazionale è definito: il nuovo Ifrs 16 abbandona la distinzione tra leasing finanziari e operativi e prevede un unico modello che impone la contabilizzazione nell’attivo dello stato patrimoniale del diritto di utilizzo e nel passivo del debito.
È un modello che il nostro legislatore potrà seguire anche solo in parte, mantenendo, se del caso , l’attuale distinzione tra le due tipologie di leasing. Non si deve dimenticare che le informazioni relative ai leasing operativi devono essere fornite nella nota integrativa in quanto si tratta di «impegni», nonché di «accordi fuori bilancio».
L’Oic 17, relativo al bilancio consolidato, supera il dettato normativo riferito al bilancio di esercizio fondato sulla rappresentazione formale, prevedendo la possibilità che i beni siano iscritti nello stato patrimoniale dell’utilizzatore. Invece, analogo trattamento non può essere esteso al bilancio d’esercizio perché il codice civile prevede l’inclusione dei beni detenuti in leasing non nello stato patrimoniale ma nella nota integrativa.
Pertanto, è il legislatore che dovrebbe cambiare la norma fondata sulla rappresentazione formale. I tempi sono maturi e ci sono oggi due ulteriori argomenti a favore della rappresentazione sostanziale, che sono la conseguenza di due disposizioni:
legge n. 124/17 sulla concorrenza, che tratta del contratto di leasing finanziario che trova ora una propria definizione e la conseguente disciplina giuridica, dove tra l’altro è precisato che l’utilizzatore assume tutti i rischi che derivano dalla gestione del bene;
sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre (Causa C-164/16) che, seppure relativa all’imposta sul valore aggiunto, detta regole che si possono estendere al bilancio e all’imposizione diretta.