Adempimenti

Il modello Iva distingue nota di variazione e autofattura in caso di splafonamento

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di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Il regime di non imponibilità riservato agli esportatori abituali (lettera c dell’articolo 8 del Dpr 633/1972) prevede per costoro la possibilità di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’Iva nei limiti delle operazioni attive non imponibili effettuate verso l’estero registrate nell’anno solare antecedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile). L’ammontare del plafond deve essere costantemente monitorato e, a tal fine è stato istituito anche il quadro VC nella dichiarazione annuale Iva, in quanto nel caso in cui siano effettuati acquisti senza l’addebito dell’imposta per importi maggiori al plafond si applica la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta (articolo 7, comma 4, del Dlgs 471/1997).

Lo splafonamento può, però, essere regolarizzato, ricorrendo anche all’istituto del ravvedimento operoso, secondo una delle tre procedure illustrate nella risoluzione 16/E/2017. La prima soluzione prevede l’emissione di un’autofattura da parte dell’esportatore abituale, la quale sarà computata nella liquidazione periodica; tuttavia, tale metodo può essere adottato solamente entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è verificato lo splafonamento. Con la seconda procedura, invece, l’esportatore emette autofattura, e provvede a versare tramite F24 l’imposta erroneamente non addebitata, indicando nella delega l’anno e il codice tributo del periodo in cui è stato effettuato l’acquisto. Infine, l’ultima soluzione prevede l’emissione da parte del fornitore di una nota di variazione Iva in aumento.

Nel primo e nel terzo caso, per regolarizzare lo splafonamento non è richiesto che l’esportatore abituale versi l’imposta che non gli è stata addebitata, in quanto sarà tenuto unicamente al versamento della sanzione e degli interessi, i quali nel caso di autofattura andranno aggiunti all’imposta. Nella seconda opzione, invece, il contribuente, che procedere alla regolarizzazione oltre il termine per la liquidazione periodica relativa all’ultimo mese o trimestre dell’anno, deve versare, oltre che la sanzione e gli interessi, anche la relativa imposta.

Ai fini dichiarativi, occorre distinguere il caso della nota di variazione dall’autofattura. In quest’ultimo caso occorre compilare appositi campi della dichiarazione Iva 2018; in particolare, l’importo dell’Iva indicata nell’autofattura, contabilizzata nel registro delle vendite e degli acquisti deve essere riportata:
■nel rigo VE25 tra le operazioni attive;
■nel rigo VF, nei righi corrispondenti all’aliquota esposta in fattura;
■nel rigo VL30, sia nella colonna 2 «imposta periodica dovuta» che nella colonna 3 «imposta periodica versata»;
■nel quadro VH, indicando l’imposta dovuta per il mese in cui l’autofattura è stata emessa.

L’importo indicato dal fornitore nella fattura emessa in regime di non imponibilità non deve essere indicato nel rigo VF14, dedicato esclusivamente agli acquisti senza applicazione di imposta per effetto del plafond.

Ad esempio, nel caso di un acquisto effettuato nell’ottobre 2017, per il quale non sia stata addebitata l’imposta, nonostante l’incapienza del plafond, per un importo pari a 1.100 euro, l’esportatore abituale procede a regolarizzare la propria posizione, indicando in dichiarazione le informazioni come mostrato nello schema seguente. Nel caso in cui, invece, l’acquirente richieda al fornitore l’emissione di una nota di variazione Iva in aumento ai sensi dell’articolo 26 del Dpr 633/1972, l’imponibile e l’imposta devono risultare nel quadro VF in corrispondenza dell’aliquota applicata e, come per il caso precedente, il rigo VF14 non deve essere compilato.

Il modello Iva 2018

Le istruzioni al modello Iva 2018

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