Adempimenti

Il modello TR è integrabile entro la dichiarazione Iva

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di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

Il modello Iva Tr integrativo può essere trasmesso anche successivamente alla data di effettiva presentazione della dichiarazione annuale Iva, ma comunque entro il 30 aprile se le correzioni riguardano dati che non incidono sulla destinazione e/o sull’ammontare dell’importo del credito infrannuale (esempio, dichiarazione Iva presentata il 5 febbraio, modello Tr integrativo entro il 30 aprile).

È il chiarimento della risoluzione n. 82 pubblicata ieri dall’agenzia delle Entrate avente ad oggetto una richiesta di consulenza giuridica promossa da un ordine territoriale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. In particolare, posto che è ammessa la possibilità di presentare un modello Iva Tr integrativo, veniva chiesto se questo può essere presentato anche in data successiva alla presentazione della dichiarazione Iva, nel caso in cui la correzione riguardi dati che non incidono sulla somma da chiedere a rimborso o in compensazione.

La norma di riferimento è il comma 2 dell’articolo 38-bis del Dpr 633/1972, il quale consente ai contribuenti che abbiano maturato un’eccedenza di credito nel trimestre superiore a 2.582,28 euro e che siano in possesso di determinati requisiti (beni ammortizzabili/ aliquota media), di chiedere a rimborso o in compensazione il credito maturato nel trimestre. Come precisato nella risoluzione 99E/2014 e come ribadito nella successiva risoluzione 35E/2015, è possibile presentare un modello Iva Tr integrativo, al fine di correggere errori o mutare la destinazione dal credito infrannuale da compensazione a rimborso o viceversa. L’eventuale trasmissione di un modello Iva Tr integrativo deve avvenire entro la data di effettiva presentazione del modello di dichiarazione Iva annuale; l’imposizione di questo limite temporale trova spiegazione nella necessità che nella dichiarazione trovi corretta esposizione la scelta effettuata.

Nella risoluzione n.35 viene poi precisato che con le stesse modalità e negli stessi termini possono essere corrette o integrate le indicazioni rese con riguardo al presupposto per chiedere il rimborso o la compensazione del credito, alla richiesta di esonero dalla garanzia o alla sussistenza di requisiti per accedere all’erogazione prioritaria. Tuttavia, nonostante le indicazioni rese nelle precedenti risoluzioni, ora con la risoluzione di ieri l’Agenzia allarga le maglie e consente di presentare un modello Iva Tr integrativo entro la scadenza ordinaria della dichiarazione Iva, quindi anche successivamente alla data di effettiva presentazione, al fine di integrare dati che non incidono sulla scelta effettuata o sull’ammontare del credito. In questa ipotesi non si rende nemmeno necessaria la presentazione di una dichiarazione Iva integrativa in quanto i dati modificati non incidono sul contenuto del modello. In ogni caso, precisa la risoluzione, la presentazione del modello integrativo è possibile se l’eccedenza non è già stata rimborsata o compensata.

Infine, l’Agenzia segnala che l’integrazione o correzione di questi elementi non è soggetta a sanzione ad eccezione del caso di utilizzo del credito in compensazione in presenza di un modello Iva Tr carente di visto.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 82/E/2018

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