Diritto

Il passaggio da Srl a società di persone non modifica la gestione delle perdite

Quando si scende sotto il capitale sociale, la trasformazione è un’alternativa allo scioglimento o alla ricapitalizzazione. Il principale «contro» è la perdita della responsabilità limitata

di Stefano Vignoli

Sono molte le società di capitali che hanno patito perdite nel biennio 2020-2021: prima la crisi Covid, poi la crisi delle materie prime e l’aumento dei costi energetici e, da ultimo, le difficoltà delle imprese che operano con il mercato russo e ucraino i cui effetti si riflettono sul 2022.

Se il legislatore ha proposto un paracadute (articolo 6 Dl 23/2020) per gli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 ovviando alla causa di scioglimento prevista agli articoli 2482-ter del Codice civile (e 2447) quando il capitale sociale risulta eroso, è difficile ipotizzare ulteriori riproposizioni della deroga.

In quest’ottica molte società di capitali, in particolare Srl, sono chiamate a valutare la trasformazione in società di persone (trasformazione omogenea regressiva): l’articolo 2482-ter prevede infatti la possibilità di deliberare la trasformazione della società, alternativa a ricapitalizzazione o scioglimento, quando il capitale sociale è ridotto sotto il minimo legale.

Pro e contro del passaggio a società di persone

La perdita della responsabilità limitata costituisce il freno principale alla trasformazione anche perché, i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione (articolo 2500-sexies del Codice civile).

Ma vi sono anche motivazioni non codicistiche che spingono alla trasformazione: si pensi alla volontà di ovviare all’obbligo di nomina dell’organo di controllo per le Srl che superano le nuove soglie (in vigore per tutti con l’approvazione del bilancio 2022), nonché ai risparmi delle società di persone relativi alla riduzione di costi per adempimenti e consulenziali e, per molti soci/amministratori di Srl commerciali anche di natura contributiva, oltre al vantaggio della confidenzialità dei dati contabili.

Le ricadute fiscali

Altro tema da affrontare riguarda le conseguenze fiscali del passaggio a Snc o Sas: se l’opzione per la trasparenza (articolo 116 Tuir) permette sostanzialmente alle Srl di applicare il regime di tassazione delle società di persone, cosa succede in caso di trasformazione?La norma di riferimento è l’articolo 170 del Tuir che delinea una disciplina di neutralità fiscale della trasformazione quando le società svolgono attività di impresa (diversa è la trasformazione in società semplice), ma niente dispone in materia di perdite, né in riferimento ai periodi di imposta precedenti, né in riferimento al periodo di imposta in cui avviene la trasformazione che va dall’inizio dell’esercizio fino alla data di effetto della stessa.In assenza di norme, il riferimento di prassi più rilevante è la risoluzione 60 del 16 maggio 2005 che, mutando un precedente orientamento (risoluzione Dre Veneto 44130 del 19 dicembre 1994), conferma lo scomputo delle perdite fiscali maturate dalla Srl, in capo alla società post trasformazione (Snc o Sas).

Le perdite fiscali pregresse sono gestite dalla società di persone, secondo le stesse regole con cui si sono formate in capo alla Srl (in misura piena per quelle dei primi tre esercizi, limitata all’80% per quelle successive) e ciò a prescindere dal regime contabile adottato dalla società di persone (ordinario o semplificato).

Le perdite della Srl non possono essere mai attribuite direttamente ai soci che ne fruiscono comunque in via indiretta dichiarando per trasparenza il reddito della società di persone al netto delle perdite maturate in regime Ires.

L’orientamento emerso con la risoluzione del 2005 trova riscontro anche nelle istruzioni al modello Redditi SP che richiede di indicare le perdite fiscali non compensate formatesi prima della trasformazione da società soggetta all’Ires in società di persone e di cui occorre tenere traccia.

In particolare, devono essere indicate:

– nel rigo RS5 le perdite fiscali non compensate utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del Tuir;

– nel rigo RS6 le perdite fiscali non compensate utilizzabili in misura piena ai sensi dell’articolo 84, comma 2, del Tuir.

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