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Il principio unionale di proporzionalità si applica alle sanzioni doganali

La Cassazione, con sentenza 14908/2022, ha riconosciuto l’illegittimità delle sanzioni irrogate dalla Dogana perché in contrasto con il principio di matrice eurounitaria di proporzionalità

di Giorgio Emanuele Degani


Le sanzioni irrogate dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli devono essere proporzionate, ossia commisurate alla gravità della violazione commessa dal contribuente e non eccedere quanto necessario al fine di garantire l’esatta riscossione del dazio, l’adempimento degli obblighi formali e la prevenzione di evasioni e di frodi. Ciò in applicazione del principio unionale di proporzionalità, così come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in tema di imposte armonizzate (tra cui, appunto, dazi doganali, Iva e accise).

Tale principio di diritto è stato formulato dalla Corte di cassazione che, con sentenza 14908/2022, ha riconosciuto l’illegittimità delle sanzioni irrogate dalla Dogana e pari a circa il 300% dell’imposta pretesa in quanto in contrasto con il principio di matrice eurounitaria di proporzionalità.

Il principio europeo

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (tra le tante Cgue, causa C-564/15; Cgue, causa C-424/12; Cgue, causa C-272/13) ha svolto un ruolo fondamentale nell’evidenziare la funzione cardine di tale principio quale canone di bilanciamento degli interessi contrapposti. In attuazione di ciò è necessario che la sanzione irrogata sia commisurata alla gravità del comportamento e della violazione posti in essere dal contribuente e che non ecceda quanto necessario al fine di garantire l’esatta riscossione dell'imposta, l’adempimento degli obblighi formali e di prevenire l’evasioni e le frodi.

Sebbene nell’ambito delle sanzioni doganali manchi un’armonizzazione a livello europeo, in quanto gli Stati membri sono competenti a individuare le sanzioni che a loro sembrano più appropriate, gli ordinamenti interni devono sempre rispettare il diritto dell’Unione e i suoi principi generali e, di conseguenza, quello di proporzionalità.

Tale verifica compete al giudice nazionale, che ha dunque il compito di valutare le circostanze concrete e ridurre, se del caso, la misura delle sanzioni irrogate, laddove le stesse risultino eccessive. Pertanto, sebbene, al fine di garantire l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare l’evasione, gli Stati membri possono legittimamente prevedere, nelle rispettive normative nazionali, sanzioni appropriate, volte a penalizzare il mancato rispetto degli obblighi tributari (relativi ai tributi armonizzati), siffatte sanzioni non devono tuttavia eccedere quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

Il ruolo del giudice nazionale

Spetta al giudice nazionale verificare se l’importo della sanzione non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi consistenti nell'assicurare l’esatta riscossione dell'imposta ed evitare l'evasione, considerate le circostanze del caso di specie e, in particolare, la somma concretamente inflitta e l'eventuale sussistenza di un'evasione o di un'elusione della normativa applicabile imputabili al soggetto passivo la cui mancata iscrizione viene sanzionata. È proprio a livello nazionale, dunque, che è necessario dare attuazione al bilanciamento degli interessi contrapposti.

In conclusione, il principio europeo di proporzionalità, nel caso di esercizio di poteri pubblici incidenti sulla sfera patrimoniale del contribuente, richiede che la misura prescelta dall’ordinamento o dalla prassi amministrativa sia:

● adeguata al fine; necessaria, cioè nel senso che deve essere la meno invasiva possibile della sfera patrimoniale del contribuente rispetto ad altre misure alternative;

● rispettosa dell’equo bilanciamento tra l’interesse fiscale, che rappresenta un vantaggio per tutta la collettività, e i diritti soggettivi del singolo, che non possono essere compromessi rispetto a quanto è oggettivamente necessario per preservare i diritti dell'Erario.

Il principio di proporzionalità, si atteggia quindi come un criterio guida nell’interpretazione e nelle decisioni sia da parte dell’amministrazione che dei giudici nazionali, rappresentando un efficace baluardo contro il formalismo che sovente serpeggia sia nella legislazione che nella prassi amministrativa.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare evidente che la Corte di cassazione ha correttamente recepito e applicato i principi unionali, rilevando che la sanzione irrogata dall’agenzia delle Dogane non proporzionata.