Il revisore dà un giudizio con rilievi in caso di scostamenti veniali
Per esprimere il giudizio sul bilancio, il revisore deve assicurarsi che lo stesso fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, economica e dei flussi di cassa della società. Il revisore dovrà avere la «ragionevole sicurezza» che il bilancio non contenga «errori significativi».
Sulla base dei risultati delle valutazioni operate il revisore redige la relazione di revisione, esprimendo il giudizio relativo al bilancio, che può essere positivo, e quindi senza rilievi, se il bilancio risulta conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, oppure con modifica, quando il revisore rileva che il bilancio contenga errori significativi o non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti sui quali basare il giudizio. Nello specifico, in caso di relazione con modifica, il revisore può esprimere:
•un giudizio con rilievi;
•un giudizio negativo;
•oppure può trovarsi nella situazione in cui non gli è possibile esprimere un giudizio.
Si ha un giudizio con rilievi quando il revisore ha riscontrato deviazioni dalle norme di legge e dai principi contabili che però non compromettono l’attendibilità e la capacità informativa del bilancio, o nel caso in cui si sono manifestate limitazioni al procedimento di revisione per mancanza di informazioni specifiche o per carenze del sistema informativo.
Se invece il revisore riscontra discrepanze con le norme di legge e i principi contabili di portata tale da rendere inattendibile il bilancio nel suo complesso, esprime un giudizio negativo.
Qualora invece il revisore riscontri limitazioni alle procedure di revisione tali da far mancare gli elementi indispensabili per un giudizio sul bilancio, il revisore attesta l’impossibilità ad esprimere un giudizio.
La relazione di revisione apre con il titolo e l’indicazione dei destinatari del documento per poi riportare sin da subito gli esiti del lavoro di revisione, esprimendo il giudizio.
Il paragrafo dedicato al giudizio accoglie una sintetica descrizione della portata della revisione legale, con l’indicazione dei principi di revisione osservati e la descrizione del lavoro svolto. Qualora lo ritenga opportuno, il revisore può effettuare uno o più richiami ad elementi dell’informativa di bilancio.
Come consigliato dal Cndcec, nell’apposito paragrafo «Elementi alla base del giudizio» vengono rese le dichiarazioni di conformità ai principi di revisione internazionali Isa Italia, di indipendenza e di acquisizione degli elementi probativi sufficienti ed appropriati. È previsto poi il paragrafo in cui vengono elencate le responsabilità degli amministratori per il bilancio e quelle del revisore per la revisione contabile. Come richiesto dall’articolo 14, comma 2, lettera f), del Dlgs 39/2010, la relazione di revisione deve contenere le indicazioni relative al presupposto della continuità aziendale e nel paragrafo dedicato alla responsabilità per il bilancio, devono essere identificati i responsabili della supervisione della predisposizione dell’informativa finanziaria.
Chiude la relazione la sezione intitolata «Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari» che contiene i giudizi rilasciati, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), del Dlgs 39/2010, sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio (il già noto giudizio di coerenza) e sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge (giudizio di conformità).
Inoltre il revisore deve rilasciare una dichiarazione circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione. La relazione infine deve riportare firma, data e luogo. Nel caso di revisore individuale deve essere indicato il nome e cognome del revisore e il suo ruolo di revisore legale, nel caso invece di società di revisione, viene indicato il nome della società di revisione oltre al nome, cognome e ruolo professionale del responsabile della revisione.
La data di emissione della relazione è quella in cui sono state ultimate le procedure di revisione. Il luogo corrisponderà alla sede (legale o secondaria) della la società di revisione o alla sede dello studio del revisore individuale.