Contabilità

Il ritorno a principi nazionali con criteri trasparenti

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di Franco Roscini Vitali

Il ritorno alle regole contabili nazionali, da parte delle imprese che hanno applicato in bilancio i princìpi contabili internazionali Ias/Ifrs, inizia ad avere alcune certezze. Le disposizioni contenute nella legge 41/2019 (legge Brexit, si veda Il Sole 24 Ore del 28 maggio) regolamentano la transizione con riferimento al saldo degli effetti contabili connessi con il passaggio dagli Ias/Ifrs alla normativa nazionale che, se positivo, è iscritto in una riserva indisponibile.

Si deve tenere conto che il passaggio comporta una riscrittura integrale del patrimonio netto che ora trova alcune regole, le quali si riflettono anche su vari istituti giuridici.

Attività e passività vanno riclassificate in base alle norme interne con applicazione retroattiva delle stesse: prescrizione tutt’altro che semplice. Il passaggio ai princìpi nazionali non deve compromettere la possibilità di comprendere gli effetti del cambiamento delle regole contabili e di confrontare i valori di bilancio del passaggio a tali princìpi con quelli riferiti all’esercizio precedente: solo così il lettore del bilancio è in condizioni di valutare l’andamento economico e finanziario della gestione.

Stesso discorso per le regole contabili, che devono rendere applicabili dal punto di vista tecnico-operativo le norme giuridiche che l’Oic emanerà riprendendo la bozza del principio contabile posto in consultazione nel 2012. La bozza andrà aggiornata considerando le innovazioni apportate dal decreto 139/2015 in materia di bilanci di esercizio e consolidati.

Ma è opportuno distinguere la situazione delle imprese industriali/commerciali che - in assenza di specifico obbligo - hanno optato per gli Ias/Ifrs da quella di banche e intermediari finanziari vigilati con titoli non quotati, in precedenza obbligati, ai quali la legge di bilancio 2019 consente di non applicare più le regole internazionali.

Purtroppo, in alcuni casi, è probabile che la scelta circa l’applicazione degli Ias/Ifrs non sia stata attentamente meditata da parte di imprese industriali/commerciali, forse anche mal consigliate.

Per esempio alcune, avendo in bilancio avviamenti d’importo considerevole, hanno optato per l’applicazione degli Ias/Ifrs per non penalizzare il conto economico con gli ammortamenti, senza valutare che avrebbero dovuto effettuare adeguati impairment test, evitati anche con perizie costruite ad hoc, con conseguenze negative facilmente intuibili.

Invece, i soggetti vigilati (cioè, in sostanza, le banche con titoli non quotati) erano obbligate ad applicare i princìpi contabili internazionali: per questi è intervenuta la legge di Bilancio 2019 che, introducendo il nuovo articolo 2-bis nel Dl 38/2005 non obbliga all’adozione degli Ias a partire dai bilanci 2018.

Pertanto, tali soggetti possono transitare dagli Ias/Ifrs alle regole contabili nazionali: Banca d’Italia ha emanato le Comunicazioni del 15 marzo e del 19 aprile scorsi in materia di bilancio e segnalazioni di vigilanza.

Probabilmente la Banca d’Italia potrà emanare in futuro ulteriori disposizioni, anche in base alle specifiche problematiche che si presenteranno in occasione della transizione, perché i princìpi contabili nazionali sono destinati alle imprese industriali e commerciali e non alle banche. Queste ultime, prima dell’applicazione degli Ias/Ifrs, seguivano le regole contabili dettate dalla Banca d’Italia.

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