Contabilità

Il «verso» della fusione non impatta sulla disciplina fiscale

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di Emanuele Reich e Franco Vernassa

La conferma del principio secondo cui la disciplina fiscale, non menzionando il “verso” della fusione per incorporazione , non discrimina tra l’ipotesi di fusione diretta e l’ipotesi di fusione inversa e i rapporti tra principi contabili e fiscalità sono alla base della risoluzione n. 62/E del 24 maggio 2017, con la quale l’agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in caso di fusione inversa circa la composizione fiscale del patrimonio netto della società incorporante e la ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta.

Pur considerando che in base ai principi contabili Ias e nazionali (Oic 4) il patrimonio netto (totale) post-fusione inversa deve essere pari al patrimonio netto (totale) post-fusione diretta, l’agenzia delle Entrate ha comunque ritenuto che anche in caso di fusione inversa la composizione del patrimonio netto post fusione sia quella riferibile all’incorporante. Inoltre l’Agenzia ha suggerito anche una modalità di ricostruzione contabile delle riserve, in attesa del nuovo Oic 4 sulla fusione e scissione, con il quale sarà rivisto il vecchio Oic 4 emesso nel gennaio 2007; a tal fine, l’Oic ha avviato un progetto di post-implementation review, tramite un apposito questionario la cui scadenza era fissata lo scorso 30 giugno 2017.

Il caso sottoposto all’Agenzia riguardava la fusione inversa della società controllante Beta nella controllata totalitaria Alfa, con conseguente annullamento di tutte le azioni dell’incorporata ed assegnazione al socio unico Gamma di tutte le azioni di Alfa. L’incorporata/controllante era unico socio della incorporante/controllata, e pertanto non è stato determinato un rapporto di concambio, secondo la procedura di fusione semplificata ex articolo 2505 C.c.

Poiché entrambe le società hanno adottato i principi contabili internazionali Ias nella redazione del bilancio, la fusione è stata considerata quale aggregazione aziendale “Business Combination of entities under common control”, a cui si sono applicati i principi formulati da Assirevi nell’Orientamento Preliminare Opi 2 (revised), ispirati dal principio della prevalenza della sostanza sulla forma, non essendo possibile utilizzare l’Ifrs 3 in quanto non vi era uno scambio con economie terze. Su questo punto l’Agenzia concorda.

Aspetti contabili

Sulla base della contabilizzazione adottata dall’interpellante, il patrimonio netto dell’incorporante Alfa, post fusione, ha replicato il patrimonio netto dell’incorporata Beta, anche per quanto attiene alla composizione delle singole riserve, con la conseguenza che la natura delle stesse, da un punto di vista contabile, è la medesima di quelle dell’incorporata.

L’Agenzia si discosta da quanto suggerito dall’interpellante e osserva che, sotto il profilo giuridico formale, il patrimonio netto che si conserva all’esito di un’operazione di fusione è pur sempre quello della società che sopravvive legalmente alla fusione (anche se inversa), ossia, quello della società incorporante.

Nel caso di fusione inversa (con partecipazione totalitaria), l’Oic 4 si limita infatti ad affermare che «il complesso economico unificato dopo la fusione non può che avere lo stesso valore, sia che si effettui una incorporazione diretta o una incorporazione rovesciata» (§ 4.6.2. - Profili contabili della fusione inversa). Nel fissare questo principio, l’Oic 4 non fornisce alcuna indicazione sulla composizione e sulla natura delle singole voci del patrimonio netto. A questa carenza, tenta di supplire la stessa Agenzia secondo la quale il principio dell’equivalenza tra fusione inversa e fusione diretta, enunciato dall’Oic 4, non può espandersi fino a coinvolgere la qualificazione delle voci di patrimonio netto della società risultante dalla fusione, e non può portare a far prevalere la stratificazione del patrimonio netto già presente presso la incorporata-controllante, a dispetto del dato giuridico formale che vede la controllata nella posizione di incorporante.

Rispondendo all’interpello, l’Agenzia ritiene pertanto che la composizione fiscale del patrimonio netto deve essere riferita alla situazione della società incorporante Alfa, in tal senso privilegiando l’aspetto giuridico formale ai fini dell’applicazione dell’articolo 172 del Tuir.

Riserve del patrimonio netto

L’Agenzia chiarisce anche che l’obbligo di ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta, di cui all’articolo 172, comma 5, del Tuir trova applicazione con riferimento alle riserve in sospensione di imposta iscritte nell’ultimo bilancio della società incorporata Beta. Dal momento che nel caso oggetto di interpello Beta non ha iscritto in bilancio alcuna riserva in sospensione di imposta, nessun obbligo fiscale di ricostituzione può gravare su Alfa post fusione.

Viceversa, la riserva da rivalutazione già presente nel patrimonio netto dell’incorporante Alfa deve essere mantenuta, altrimenti essa risulta essere tassabile (articolo 13, comma 2, legge 266/2005). Sul punto, quindi, l’Agenzia ritiene che l’eliminazione della riserva da rivalutazione dell’incorporante, nella fusione inversa, ne comporta l’immediata tassazione. Non sfugge che, in caso di fusione diretta, le conclusioni avrebbero potuto essere diverse.

Infine, viene precisato che alla riserva da “Differenza da fusione” rilevata come incremento del patrimonio netto dell’incorporata Alfa, che residua dopo l’annullamento delle azioni di Alfa stessa, deve applicarsi l’articolo 172, comma 6, del Tuir, che dispone che l’aumento di capitale dell’incorporante eredita, in misura proporzionale, la stessa natura tributaria del capitale sociale e delle riserve che componevano il patrimonio netto dell’incorporata; di conseguenza, alla riserva da “Differenza da fusione” deve essere attribuita, proporzionalmente, la natura tributaria del capitale sociale e delle riserve dell’incorporata Beta.

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 62/2017

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