Controlli e liti

Illegittimità da far valere solo con altri rilievi sulla pretesa tributaria

In assenza di altri motivi di contestazione è opportuno valutare la strada degli istituti deflattivi

di Antonio Iorio

I contribuenti che stanno ricevendo la notifica degli atti impositivi emessi entro il 31 dicembre 2020 devono certamente valutare la sostenibilità di un’impugnazione basata (soltanto) sull’assenza di provvedimenti normativi sulle modalità di emissione degli atti entro la fine del 2020. Ed infatti, ove fosse convincente tale eccezione potrebbe valere la pena anche l’impugnazione di un accertamento fondato.

L’articolo 157 del Dl 34/2020 ha previsto lo sdoppiamento dell’emissione rispetto alla notifica di determinati atti in scadenza tra marzo e dicembre 2020. Normalmente, la tutela del contribuente rispetto alla decadenza del potere di rettifica, ha riguardo alla notifica dell’atto e non alla sua emissione. Ne consegue che un atto è illegittimo se, pur essendo emesso entro i termini decadenziali, è notificato oltre tali termini. Per questa ragione la giurisprudenza raramente ha preso posizioni sull’emissione degli atti risultando rilevante solo la notifica per eventuali nullità. Un’eccezione è rappresentata dalla invalidità dell’atto emesso prima dei 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura del controllo. Nella specie, la Suprema Corte è abbastanza consolidata nel ritenere che, ai fini del calcolo dei 60 giorni, occorra far riferimento non alla data di notifica ma di emissione dell’atto.

Per gli atti “scaduti” a fine 2020, invece, viene consentito per previsione normativa, la notifica oltre gli ordinari termini, fermo restando il rispetto dei termini di emissione entro l’ordinaria scadenza (31 dicembre 2020). Da qui la necessità per i contribuenti di avere garanzia e certezza non già del rispetto della data di notifica dell’atto ma della sua emissione.

La norma (eccezionale) al riguardo si limita a prevedere che:
● l’emissione degli atti è provata “anche” dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia;

● con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia sono individuate le modalità di applicazione dell’articolo 157.

La previsione della prova dell’emissione degli atti “anche” mediante la data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia e l’emanazione di un provvedimento agenziale per l’individuazione delle modalità applicative, hanno generato l’aspettativa di un provvedimento ad hoc per disciplinare l’emissione degli atti. Ma ciò non è avvenuto.

L’Agenzia è intervenuta soltanto con una circolare (25/2020) che evidentemente, non ha rilevanza verso i terzi. Il provvedimento della scorsa settimana infatti non affronta la problematica dell’emissione ma soltanto (in modo generico) la notifica.

La circolare si limita a spiegare che la segnatura di protocollo attesta la provenienza del documento informatico da una amministrazione ed attribuisce al documento (nella specie l’accertamento) una data certa, opponibile a terzi, e quindi una data di riferimento anche per la verifica della validità del certificato di firma di sottoscrizione digitale del documento.

Si tratta quindi di valutare se l’assenza di qualsivoglia norma sulle modalità di emissione degli atti, possa in qualche modo compromettere la legittimità dell'atto impositivo.
Non vi è dubbio infatti che il termine di emissione dell'atto (31 dicembre 2020) oltre a quello di notifica, mai come in questa occasione, rappresenta un termine decadenziale, per il quale le regole devono essere fissate da una norma di legge.

Pur condividendo tale conclusione, appare verosimile che adottando i giudici (soprattutto di legittimità) un approccio sostanzialistico, l'assenza di uno specifico provvedimento normativo non possa comportare ex se l'illegittimità di tutti gli accertamenti emessi al 31 dicembre scorso.

In sostanza, non dubitando della veridicità della data di emissione (per le garanzie offerte dalla segnatura), l'assenza di un provvedimento normativo sulle modalità di emissione, potrebbe essere ritenuta irrilevante rispetto alla tempestività dell'atto. Ancora potrebbe essere contrapposto che il provvedimento del direttore dell'Agenzia, di cui si lamenterebbe l'assenza in ricorso, con ogni probabilità non avrebbe potuto dire nulla di più di quanto previsto nella (certamente irrilevante) circolare illustrativa.

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