Immobile strumentale esistente con credito Zes
Si applica la legge credito d’imposta Mezzogiorno quando compatibile. Il requisito della novità non è stato previsto per gli investimenti Zes
Il credito d’imposta Zes (articolo 5 del Dl 91/2017) dal 1° giugno 2021 è stato esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti. Poi esteso nel 2022 all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento degli stessi e all’acquisto di terreni. Sono tanti gli interrogativi che gli investitori si pongono per capire la portata della norma: l’immobile strumentale – laddove si proceda all’acquisizione - deve essere di nuova costruzione? Ai fini della fruizione del credito è necessario il requisito della novità? Tale requisito è infatti condizione necessaria prevista dalla normativa del credito d’imposta Mezzogiorno (legge 208/2015), cui il credito Zes rinvia.
Per comprendere la portata del rinvio bisogna partire dall’articolo 12 delle preleggi il quale prevede che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore. Ebbene, la norma che disciplina il credito d’imposta Zes è di per sé stessa completa. Rappresenta chiaramente che l’agevolazione spetta limitatamente «all’acquisto/acquisizione, realizzazione, ampliamento» e specifica per quali beni (terreni e immobili strumentali agli investimenti). Non c’è nessuna indicazione circa la novità del bene acquistato.
Il rinvio dell’articolo 5 (Zes) alla legge 208/2015 (credito d’imposta Mezzogiorno) ha esigenze di celerità e operatività. La Zes utilizza l’impianto normativo e attuativo già in vigore per gli investimenti nel Mezzogiorno. Statuisce poi che le disposizioni di cui al credito dimposta Mezzogiorno si applicano in quanto compatibili. Il credito d’imposta Mezzogiorno non prevede i beni immobili tra i beni agevolabili. È tassativamente escluso che possa ritenersi applicabile agli immobili un requisito previsto da un’altra disposizione ma per tutt’altra tipologia di bene.
Oltretutto, non è certo irrilevante che l’estensione all’acquisto di immobili costituisca l’ultimo periodo del comma in esame e che non sia stata collocata prima del rinvio alle disposizioni di cui alla legge 208/2015.
Inoltre, le norme agevolative sono norme che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi e per queste non è consentita l’interpretazione analogica. In materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’articolo 14 delle preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati. Ancora, un’interpretazione diversa da quella che si evince dal significato proprio delle parole non troverebbe fondamento nella ratio legis.
Le Zes nascono per attrarre investimenti diretti, creare posti di lavoro, supportare una più ampia strategia di riforma economica del Paese. Si tratta di un progetto di gran lunga più ambizioso rispetto alle agevolazioni previste in favore del Mezzogiorno e comprende aspetti e strumenti (non solo fiscali) mai utilizzati in precedenza, che lo rendono assolutamente nuovo ed eccezionale. Sarebbe ingiustificata una previsione che di fatto agevoli l’abbandono di beni immobili già costruiti a favore di quelli di nuova costruzione, senza considerare l’impatto negativo ambientale.
Né è ipotizzabile che si volesse incentivare la costruzione di nuovi immobili per la successiva cessione/acquisto, atteso che almeno fino ad oggi il credito è concesso per i beni acquistati entro il 31 dicembre 2022; i tempi non sarebbero materialmente sufficienti. Infine, l’interpretazione in senso favorevole al quesito posto è avvalorata dall’articolo 5, Dl 91/2017, comma 4, che rinvia al Regolamento UE n. 651/2014, articolo 14. Tale Regolamento, in tema di aiuti a finalità regionale agli investimenti, dispone esplicitamente che il requisito della novità non deve sussistere per l’acquisizione di uno stabilimento. Dunque, la norma che fa da cornice alle Zes ci conferma che l’interpretazione adottata è in linea con i dettami europei in tema di aiuti a finalità regionale.