Controlli e liti

Immobili sequestrati in amministrazione giudiziaria, l’atto imposto resta valido

Per la Cassazione è legittima la notifica riguardante una pretesa sorta prima della procedura

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di Marco Cramarossa

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 7 febbraio 2022, n. 3737, ha confermato alcuni importanti principi in tema di accertamento durante una procedura di amministrazione giudiziaria. I giudici di legittimità hanno evidenziato che il sequestro degli immobili, con l’apertura del procedimento di prevenzione e la conseguente applicazione delle regole del concorso (articoli 57 e seguenti del Dlgs 159/2011), non rende illegittimo l’atto impositivo notificato per far valere la pretesa tributaria maturata prima della procedura.

Inoltre, la normativa non attribuisce al giudice della prevenzione il potere di accertamento del credito, nell’an e nel quantum, aspetto rimesso all’esclusiva cognizione del giudice tributario, quanto piuttosto la verifica dell’esistenza di un titolo idoneo sul quale la pretesa impositiva è fondata, al fine del corretto inserimento del credito nello stato passivo della procedura.

Il caso riguardava due avvisi di accertamento per la Tari relativa al 2014, emessi nei confronti di una società colpita da misure di prevenzione nel novembre del 2015, che la Ctr, riformando la sentenza di primo grado, aveva provveduto ad annullare sul presupposto che il riconoscimento dei crediti tributari spettasse in sede concorsuale al giudice delegato al procedimento di prevenzione.

L’ordinanza effettua una ampia ricostruzione normativa, chiarendo, da un lato, l’esclusiva natura erariale (esclusi quindi i tributi comunali) dell’istituto della confusione ai sensi dell’articolo 1253 del Codice civile. Dall’altro, la Corte specifica che l’articolo 51, comma 3-bis, del Dlgs 159/2011 (modificato dall’articolo 32 del Dlgs 175/2014) ha introdotto – in vigenza di provvedimenti di sequestro e di confisca non definitiva – un regime fiscale speciale di sospensione (esenzione, invece, secondo la precedente normativa applicabile sino alla fine del 2013) del versamento di imposte, tasse e tributi direttamente riferibili agli immobili oggetto delle ridette misure patrimoniali.

Pertanto, nel caso in cui l’immobile dovesse tornare nella disponibilità del proprietario, in seguito alla cessazione della misura di prevenzione, lo stesso sarà tenuto al versamento del tributo maturato nel periodo di amministrazione giudiziale del bene. Meccanismo che scongiura il pericolo di anticipazione di somme da parte della procedura che dovessero risultare poi effettivamente dovute dal titolare dei beni. Inoltre, come rimarcato dall’agenzia delle Entrate (circolare 31/E/2014), poiché la norma dispone solo la sospensione del versamento dei tributi, l’amministratore giudiziario non può ritenersi dispensato dall'obbligo di adempiere agli ulteriori adempimenti fiscali, compresi quelli dichiarativi, in costanza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva. Ad ogni modo, nel caso di specie, si trattava dell'accertamento di un debito Tari relativo al periodo precedente il provvedimento di sequestro preventivo, rispetto al quale non operava quindi nessuna sospensione dei versamenti e, al contempo, dovendosi ritenere legittimo l'atto impositivo emesso dal Comune. Tanto, secondo la Corte, si deduce anche dalla comparazione con le altre procedure concorsuali che vantano una disciplina consolidata e sedimentata.

Operando un ragionamento inverso, quanto riscontrato dalla Corte aiuta forse anche a risolvere l'annosa questione dell'applicabilità analogica agli altri tributi locali della normativa Imu in costanza di fallimento (articolo 10 del Dlgs 504/1992), posto che solo per quest’ultima imposta è espressamente prevista la sospensione del versamento sino al momento della vendita dello specifico immobile cui è riferibile l’imposizione.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore.

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