Impianti di energia verde, violazioni con sanzioni ridotte
In fase di conversione, nel decreto legge 101/2019, approvato definitivamente giovedì, il Senato ha introdotto un importante emendamento alle sanzioni applicabili dal Gse per violazioni o irregolarità nell’accesso agli incentivi alla produzione di energia da fonte rinnovabile, oggi regolate dall’articolo 42 del Dlgs 28/2011.
L’attuale regime sanzionatorio è troppo sproporzionato perché prevede ancora la decadenza tout court dagli incentivi per impianti già realizzati e in esercizio. Una sanzione così elevata, anche per irregolarità formali, costituisce senza dubbio un deterrente agli investimenti.
Già la legge di bilancio 2018 ha cercato di riportare a ragionevolezza il regime di incentivazione escludendo il potere di disporre la decadenza dagli incentivi per gli impianti in esercizio per i quali il Gse aveva già riconosciuto gli incentivi.
Il Dl 101 aggiunge due sostanziali novità. La prima è che la decurtazione delle tariffe incentivanti è decisamente più lieve rispetto a quella stabilita dalla legge di bilancio 2018 e viene contenuta in una forchetta dal 10 al 50% della tariffa incentivante (anziché dal 20 all’80%) e decurtata della metà (e non solo di un terzo) se la violazione è spontaneamente denunciata.
La seconda novità riguarda l’ambito di applicazione del nuovo regime sanzionatorio. La sanzione della decurtazione della tariffa incentivante può essere scelta dall’interessato e resa applicabile agli impianti realizzati e in esercizio per i quali il Gse non abbia riconosciuto gli incentivi, a condizione che il provvedimento sia tuttora sub judice. La previsione stabilisce infatti che la decadenza debba essere «oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». La scelta deve essere operata con un’apposita richiesta dell’interessato, che equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal Gse, nonché a rinuncia all’azione.
Restano esclusi i casi in cui la condotta dell’operatore è oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.
In merito all’immediata applicabilità di tale regime sanzionatorio pur in mancanza del decreto ministeriale previsto dall’articolo 42, comma 5, lettera c-bis del Dlgs 28/2011 , va segnalata la pronuncia 10129/2019 del Tar Roma (sezione III-ter) che ha ritenuto la disposizione immediatamente applicabile.
Secondo il Tar Roma, non si può «avallare la possibilità (come, plasticamente, avverrebbe nella fattispecie oggi sub iudice) per cui la volontà espressa dal legislatore di ammettere una deroga al potere amministrativo di decadenza possa rimanere “congelata”, a tempo indefinito, dall’inerzia del Ministero».
La volontà legislativa di applicare sanzioni più miti non potrà dunque essere procrastinata dall’inerzia dell’amministrazione nello stabilire il dettaglio delle violazioni soggette a decurtazione.