Imposta sulla benzina sempre dovuta dal concessionario dell’impianto
L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione è sempre dovuta dal concessionario dell’impianto di distribuzione. E, cioè - come nel caso specifico - anche se ha dato la gestione della pompa di benzina a un terzo. Non è, infatti quest’ultimo a diventare il soggetto passivo dell’imposta. La Corte di cassazione con la sentenza 9854/2017 depositata ieri ha ribadito che in caso di passaggio dell’attività dal concessionario a un gestore terzo, tramite comodato gratuito, non viene traslato l’obbligo tributario nei rapporti con l’ente territoriale impositore. Il Fisco regionale agirà comunque legittimamente la propria pretesa fiscale, nei confronti del concessionario.
L’imposizione regionale
L’imposta regionale sulla benzina per autotrazione è un tributo che in base alla legge statale le Regioni «possono» istituire. L’imposta grava - come l’Iva - sempre sul consumatore finale, ed è quindi incassata materialmente dal gestore dell’impianto, ma è dovuta all’ente territoriale dal concessionario della stazione di rifornimento, cioè dal vero soggetto passivo d’imposta. Quindi se gestore e concessionario non dovessero coincidere è sempre quest’ultimo a dover essere chiamato in causa dal Fisco regionale in caso di mancato riversamento dell’imposta nelle casse dell’ente. Ovviamente, chiairsce ancora la Cassazione, nulla impedisce che nel contratto di comodato di affidamento in gestione o nella cessione gratuita dell’uso dell’impianto di distribuzione del carburante, sia posta una clausola pattizia tra concessionario e terzo gestore che sposti economicamente il peso finale della tassazione su quest’ultimo.
La legge campana
La Cassazione nel dar torto ai giudici tributari fa un breve excursus dell’evoluzione normativa in materia nella Regione Campania sottolineando che nella precedente formulazione del 2003 il soggetto passivo dell’imposta sul carburante per autotrazione era indicato come «il concessionario», tenuto al versamento in base ai quantitativi erogati. Nella legge regionale di modifica del 2005 si parla i, invece, di concessionario e titolare dell’autorizzazione. La Cassazione fornisce il chiarimento, secondo cui nulla sarebbe cambiato, in quanto il tributo è dovuto sempre dal concessionario prefettizio, che si distingue dal titolare dell’autorizzazione sindacale, quando sia appplicabile il regime medio tempore introdotto dal Dlgs 32/1998 all’articolo 1, comma 2.
Cassazione, sentenza 9854/2017