Bollo virtuale o con contrassegno per il deposito telematico del lodo arbitrale
Per le Entrate anche se il lodo è un documento digitale l’imposta non può essere pagata con modello F24
Il deposito telematico del lodo presso la camera arbitrale è soggetto ad imposta di bollo che deve essere assolta ordinariamente con il contrassegno telematico o con la modalità virtuale preceduta dall’autorizzazione dell’agenzia delle Entrate; non è ammesso il pagamento virtuale con modello F24.
L’agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di consulenza giuridica 9 del 1° luglio 2021 conferma la debenza dell’imposta e chiarisce che, anche se il lodo è un documento digitale parte del fascicolo informatico costituito telematicamente, l’imposta non può essere pagata con modello F24 (codice tributo 2501) in base all’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014, in quanto ciò riservato ai documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, cioè libri (libro giornale e inventari) e registri tenuti con modalità informatica (ris. 43/E/2015).
Misura dell’imposta
Sugli atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali, in base all’articolo 20, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/72, l’imposta è dovuta fino dall’origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.
Assolvimento imposta
Per il deposito telematico del lodo (articolo 209, comma 13 del Dlgs 50/16), anche se il provvedimento emanato dall’autorità amministrativa prevede la sola modalità virtuale di assolvimento, il collegio arbitrale depositante ha facoltà di utilizzare una delle modalità previste dall’articolo 3 del Dpr 642/72 quali pagamento mediante:
O modalità virtuale preventivamente autorizzata dall’agenzia delle Entrate (articolo 15 del Testo unico Bollo);
O contrassegno telematico indicando nel documento soggetto il codice numerico di 14 cifre rilevabili dallo stesso contrassegno e conservandolo entro il termine di decadenza triennale di accertamento (articolo 37 Dpr 642/72).