Imposta di registro, l’ufficio deve provare solo il maggior corrispettivo occultato
Con l’accertata esistenza di un contratto preliminare non registrato nel quale è evidenziato un prezzo di una compravendita superiore a quello indicato nel successivo atto notarile, sulla parte “occultata” si applica la pena pecuniaria prevista dall’articolo 70 del Dpr 634/1972 (ora articolo 72 del Dpr 131/1986 , che la prevede nella misura che va dal 120 al 240% sulla differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata). Lo afferma l’ ordinanza 23828/2017 della Cassazione , nel respingere il ricorso del contribuente contro la decisione della Commissione tributaria centrale di Napoli.
Quest’ultima, ribaltando la decisione precedente, aveva accolto l’appello dell’ufficio, ritenendo legittimo l’avviso di liquidazione emesso nel 1986 nei confronti del contribuente per imposta di registro e sanzioni, relativamente ad una promessa di vendita non registrata, poi perfezionata con rogito di trasferimento nel 1982.
Il ricorrente aveva ritenuto che l’amministrazione finanziaria non avesse il possesso legittimo della scrittura privata «poiché quest’ultima era stata acquisita non in forza di una legge tributaria che ne consentisse il sequestro, ma nell’ambito di un’indagine penale per fatti di natura extrafiscale». Nella fattispecie, si trattava del sequestro operato dalla polizia giudiziaria di una scrittura privata non registrata nel corso di una perquisizione presso l’abitazione del venditore, a seguito di un’indagine penale disposta dalla Procura della Repubblica.
La Suprema corte ha invece ritenuto che la prova dell’occultamento «non esige una prova legale del medesimo, ma soltanto la prova che il prezzo reale è superiore a quello denunziato». E questa può essere fornita anche con la produzione in giudizio di verbali della polizia tributaria attestanti il ritrovamento di contratti preliminari di vendita con prezzi di vendita di immobili superiori a quelli riportati negli atti pubblici registrati successivamente.
Cassazione, ordinanza 23828/2017