Diritto

Imprese sociali, più ampia la scelta di attività di interesse generale

Tra i nuovi settori di attività anche microcredito, attività turistiche e housing

di Gabriele Sepio

Anche per le imprese sociali adeguamento statutario semplificato entro il 31 marzo 2021. Il Dlgs 112/2017 ha, infatti, interamente rivisto la disciplina delle imprese dotate di tale qualifica, inserendole tra le particolari categorie di enti del Terzo settore (Ets).

Novità queste che non solo interessano le imprese sociali costituite in base alla previgente normativa (Dlgs 155/2006) ma anche le cooperative sociali che con la Riforma diventano imprese sociali di diritto. Attenzione però: solo per le prime sussiste un vero e proprio onere di adeguamento alle disposizioni del Dlgs 112/2017. Un adempimento quest’ultimo a cui si potrà provvedere con le maggioranze dell’assemblea ordinaria entro il 31 marzo 2021 o con quelle previste per le deliberazioni straordinarie di modifica dello Statuto.

L’accesso

Discorso diverso, invece, per gli altri enti non profit che sceglieranno di accedere al Terzo settore nella veste di impresa sociale. In questo caso bisognerà prestare attenzione a quelli che sono i requisiti previsti dal Dlgs 112/2017 per assumere tale qualifica. Più nel dettaglio, potranno acquisire la veste di impresa sociale tutti gli enti di carattere privato (associazioni, fondazioni, società) che esercitino in via prevalente un’attività di impresa di interesse generale, siano senza scopo di lucro, abbiano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottino modalità di gestione responsabili e trasparenti, favoriscano il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività, secondo quanto stabilito dal medesimo Dlgs 112/2017.

Le integrazioni

Sul fronte dell’adeguamento le integrazioni per rendere compliant lo Statuto alle disposizioni del Dlgs 112/2017 riguarderanno in primo luogo i settori di attività dell’impresa e le clausole sull’assenza dello scopo di lucro.

L’articolo 2 prevede, infatti, un catalogo di attività più ampio rispetto al passato, introducendo settori nuovi come il microcredito, le attività turistiche e ricreative o l’housing sociale.

Le imprese sociali che vorranno esercitare queste nuove attività, quindi, dovranno necessariamente rivedere l’oggetto sociale, richiamando la lettera dell’articolo 2 che corrispondente al settore prescelto e dettagliando il contenuto dell’attività svolta.

La non lucratività

Analogo discorso per quanto concerne la non lucratività. Se per le imprese sociali in forma di associazione o fondazione, permane il divieto assoluto di distribuzione di utili, altresì, per quelle costituite in forma societaria, sarà possibile distribuire dividendi per una quota inferiore al 50% degli utili annui e, comunque, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Di conseguenza, nel caso in cui l’ente intenda avvalersi di tale possibilità, sarà opportuno procedere ad una correzione statutaria per allinearsi alle nuove disposizioni normative.

Per quanto riguarda la governance per gli enti provvisti dei sindaci sarà necessario nominare un organo di controllo, che diventa obbligatorio per tutte le imprese sociali (a prescindere dalle dimensioni). Mentre quelli già dotati di sindaci dovranno integrare i compiti con le nuove responsabilità affidate all’organo di controllo dall’articolo 10 del Dlgs 112/2017 (i.e. vigilanza sull’applicazione del Dlgs 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti).

Il coinvolgimento degli stakeholder

Altro aspetto da considerare in sede di adeguamento riguarda le forme di coinvolgimento degli stakeholder. Dovranno essere, infatti, indicati i meccanismi di partecipazione di lavoratori e utenti all’assemblea. Per quanto concerne l’iscrizione al Runts, la stessa è soddisfatta con l’iscrizione dell’ente nell’apposita sezione istituita presso il Registro delle imprese.

Infine, sotto il profilo fiscale le imprese sociali potranno beneficiare dei nuovi regimi solo dopo l’autorizzazione Ue. A partire da quel momento scatterà l’integrale detassazione degli utili accantonati a riserva e destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio unitamente agli incentivi in caso di apporto di capitale. Restano invece imponibili gli importi destinati diversamente.

Articolo tratto dal Sole 24 Ore del 25 febbraio

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