Imu, le esenzioni Covid cambiano la dichiarazione
Modifiche al modello per tenere conto anche delle novità scattate dal 2022. Per i contribuenti tempi stretti in vista della scadenza di fine giugno
Dichiarazioni Imu al restyling per far spazio alle indicazioni delle esenzioni per il Covid. Ma non solo, perché il nuovo modello dovrà recepire anche le modifiche che scattano dal 2022 (e quindi dovranno essere segnalate dalla dichiarazione 2023) sull’esonero di una delle due abitazioni per coniugi con residenze diverse e l’esclusione dall’imposta per gli immobili merce. Proprio in attesa del decreto ministeriale che approverà il nuovo modello, in vista della scadenza di invio del 30 giugno è arrivata da AssoSoftware l’indicazione alle software house associate di attendere l’uscita «per l’abilitazione delle dichiarazioni 2022» e di «informare adeguatamente i propri clienti» sulle prossime novità in materia.
Facciamo un passo indietro. La riforma dell’Imu introdotta con la legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 769, della legge 160/2019) prevede che il nuovo modello dichiarativo debba essere approvato dal ministero dell’Economia, sentita l’Anci. In attesa del decreto, si continua a utilizzare la precedente modulistica. Vi sono tuttavia diverse novità normative che richiedono un aggiornamento.
Si ricordano innanzitutto le esenzioni Covid che sono state applicate nel corso del 2021, talvolta per l’intero anno, in altri casi solo per il primo semestre. Ad esempio, la legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 599, della legge 178/2020) e il decreto Sostegni (articolo 6-sexies del Dl 41/2021) hanno disposto l’esenzione della prima rata Imu del 2021 per una ampia platea di tipologie immobiliari. Tra questi, si ricordano gli alberghi e pensioni, di categoria catastale D2, e gli immobili strumentali appartenenti ai soggetti passivi che avevano diritto al contributo a fondo perduto, previsto nel decreto Sostegni. Si applica invece per l’intero anno 2021 e per l’anno in corso l’esenzione contenuta nel Dl 104/2020 che riguarda cinema e teatri, se i relativi immobili sono accatastati nella categoria D/3 e sempre a condizione che soggetti passivi e gestori coincidano.
Un’altra novità riguarda l’abitazione principale, a decorrere dal 2022. Si tratta della facoltà di esentare un solo fabbricato, in presenza di residenze disgiunte dei coniugi nello stesso comune o in comuni diversi. La scelta va espressa in sede di dichiarazione e la prima occasione sarà rappresentata dalla denuncia per il 2022 da presentare a giugno 2023.
Sempre dall’anno in corso torna l’esenzione per i fabbricati merce delle imprese costruttrici, non locati e destinati alla vendita. Fino a tutto il 2021, per tale tipologia immobiliare era prevista l’applicazione dell’aliquota base agevolata dello 0,1 per cento. Tale circostanza dovrà trovare spazio nel nuovo modello, seppure non più a pena di decadenza dai benefici di legge (si vedano le risposte del Mef date a Telefisco 2020).
Il ritardo nella pubblicazione del modello pone un problema di tutela dei diritti del contribuente. Le soluzioni possibili sembrano due. La prima, già contemplata nella normativa di riferimento, è di considerare valide le dichiarazioni trasmesse con l’attuale modulistica, debitamente integrate con le indicazioni necessarie per tener conto delle novità che impattano sul 2021 (esenzioni Covid). La seconda è quella di disporre un congruo rinvio del termine del 30 giugno.