Imposte

Imu per gli iscritti all’Aire e sconto 50% ai pensionati esteri

La legge di Bilancio 2021 prevede anche la riduzionea un terzo della Tari

di Stefano Vignoli e Alberto Crosti

L’immobile detenuto dal non residente, locato o meno, è soggetto all’Imu sul presupposto che lo stesso non possa essere qualificato come abitazione principale, incompatibile con la residenza estera.

Nel caso di cittadini italiani che trasferiscono la residenza all’estero iscrivendosi all’Aire è l’iscrizione stessa che di fatto riqualifica l’ex abitazione principale come secondaria, e quindi assoggettata a Imu.

Questa è la situazione introdotta con la “nuova” Imu. Fino al 2019, infatti, il cittadino italiano iscritto all’Aire che risultava pensionato nel Paese di residenza beneficiava dell’esenzione Imu.

Dopo la soppressione dell’agevolazione nel 2020, la stessa è stata parzialmente reintrodotta con la legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 48) che ha previsto l’esonero parziale del 50% per il pensionato all’estero, oltre al beneficio della riduzione a un terzo della Tari.

Quest’ultima agevolazione pare riguardare anche i pensionati stranieri a condizione che la pensione sia maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia (come precisato della risoluzione 6/2015).

La tassazione Imu che dipende dalla categoria catastale dell’immobile e dalle aliquote applicate dal singolo Comune, almeno a questi fini potrebbe non essere considerata un’imposta patrimoniale vera e propria, che prescinde dai servizi erogati ai cittadini, ma piuttosto una tassa quale corrispettivo dei servizi che il Comune eroga ai cittadini dove l’immobile è situato: connotazione questa che potrebbe impattare sul riconoscimento del credito di imposta all’estero ai fini delle imposte patrimoniali.

A livello operativo il non residente non ha la possibilità di liquidare l’Imu tramite F24, salvo che non disponga in Italia di un conto corrente per “non residenti”, ma dovrà acquisire dal Comune le coordinate bancarie del conto corrente sul quale disporre dall’estero il bonifico dell’Imu (oltre alla quota statale), tenendo in evidenza la necessità di indicare correttamente le ragioni del bonifico.

Nel caso in cui la proprietà del bene non fosse “piena”, in quanto soggetti diversi detengono la nuda proprietà o l’usufrutto, solo l’usufruttuario è assoggettato all’Imu in base ai criteri normali (il riferimento è al valore catastale a prescindere dalla ripartizione del valore tra nudo proprietario e usufruttuario, diversamente da quanto avviene, su un fronte diverso, per l’Ivie).

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