Professione

Incarichi frazionati: privilegio del credito limitato al biennio

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di Patrizia Maciocchi

In caso di fallimento della società il professionista, che ha svolto più incarichi frazionati, ha diritto al privilegio del credito solo per il “lavoro” concluso prima del biennio precedente la cessazione del rapporto complessivo. La Corte di cassazione, con la sentenza 13540 depositata ieri, respinge il ricorso di un architetto contro l’ordinanza del Tribunale che gli riduceva in maniera drastica gli onorari richiesti.

I giudici di merito avevano, infatti, applicato la “tagliola” prevista dall’articolo 275 bis n.2 del codice civile.

La norma prevede che il privilegio generale per i crediti relativi alle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione.

Un privilegio che non decorre dal momento della dichiarazione di fallimento del debitore, ma dalla data in cui l’incarico è stato portato a termine o è cessato: e dunque dal momento in cui il credito è diventato liquido ed esigibile.

Per il ricorrente però il Tribunale aveva sbagliato nel considerare la dead line in cui i pagamenti erano divenuti esigibili, limitando così il diritto a quelli scaduti nei 24 mesi. Alla base dell’errore, precisa la difesa del professionista, c’era l’omessa considerazione della natura unitaria degli incarichi. Secondo il ricorrente, infatti, l’accordo raggiunto tra le parti per pagare il corrispettivo con diverse scadenze aveva il solo scopo di dilazionare l’importo totale, ma non definiva in alcun modo la natura della prestazione che era unitaria. Il momento al quale fare riferimento non era, secondo la tesi sostenuta nel ricorso, la scadenza delle rate ma la data in cui la società cooperativa non era più stata in grado di pagare la prestazione professionale.

Nel respingere il ricorso la Suprema corte cita sé stessa. Con la sentenza 20755 del 2015 la Cassazione ha chiarito che, pur riconoscendo l’autonomia dei vari incarichi, non si può considerare ciascuno di questi staccato dal contesto. Ed è dunque in relazione al rapporto nel suo complesso che scatta il limite del biennio previsto dal codice civile.

Nel caso esaminato, sottolineano i giudici della prima sezione civile, le specifiche previsioni contrattuali stabilivano quando sarebbero divenuti esigibili i crediti attinenti alle singole prestazioni, come affermato dal Tribunale che ha richiamato le specifiche clausole.

«Né può essere considerato - si legge nella sentenza - il riferimento al disposto contrattuale che il ricorrente opera per provare “l’inscindibilità dell’obbligazione” solo in sede di memoria, che svolge, come è noto, solo una funzione illustrativa del ricorso ma non può integrarne il contenuto».

La sentenza n. 13540/2017 della Cassazione

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