Finanza

Incentivi, agevolate anche le spese relative a interventi già avviati

La novità nel decreto Pnrr vale sia per il turismo che per il fondo sviluppo e coesione

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di Roberto Lenzi

Sul fronte degli incentivi si cambia (stavolta in positivo): saranno ammesse alle agevolazioni anche le spese relative ad interventi già avviati. La novità è assoluta in quanto, fino ad oggi, erano generalmente agevolabili solo gli investimenti legati a progetti da avviare.

Un articolo del decreto legge approvato lo scorso 27 ottobre, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Pnrr e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, è dedicato ad aggiungere questa possibilità al Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021-2027. Con la modifica viene ammesso anche il completamento degli interventi in corso e non solo la realizzazione di interventi ancora da avviare. La stessa specifica si trova sui nuovi incentivi per il turismo.

L'innovazione è importante e porta un cambiamento significativo con quanto previsto di norma nel campo delle agevolazioni, ove, in passato, progetti sono stati bocciati perché le aziende presentavano una fattura di acconto pagata in precedenza rispetto alla presentazione della domanda, anche se questa era relativa ad un parte minimale del progetto. La revoca scattava, in alcuni bandi, anche se era stato emesso un ordine vincolante, pur di importo minimo rispetto al progetto globale, relativo ad una fattura che poi veniva rendicontata. Le risorse dovevano essere riservate solo a progetti non avviati. Cade quindi il dogma secondo cui il progetto già “iniziato” fa presumere che l'impresa lo avrebbe comunque realizzato, in contrasto quindi con l'effetto incentivante delle misure di aiuto.

Il dispositivo inserito nel Dl

La novità è inserita nell'articolo 32 e consiste nella modifica dell'articolo 1, comma 178, lettera d), sesto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Quest’ultima norma prevedeva che il ministro per il Sud e la coesione territoriale potesse sottoporre all’approvazione del Cipe l’assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori. La modifica del decreto introduce la possibilità di inserire anche il completamento di interventi in corso. Interventi ammissibili se sono rispettati i requisiti di addizionalità e di ammissibilità della spesa dal 1° gennaio 2021.

Al Fondo per lo sviluppo e la coesione confluiscono le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate ad attuare l’obiettivo di «rimuovere gli squilibri economici e sociali» tra le diverse aree del Paese. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale che immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. L’Fsc prevede una dotazione di circa 10 miliardi di euro nel 2021, 11,5 miliardi nel 2022 e 9 miliardi nel 2023.

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