Imposte

Incentivi alle imprese vincolati alla Global minimum tax al 15%

Delega fiscale: in sede di revisione vanno privilegiate le concessioni di crediti d'imposta

di Stefano Grilli

L’articolo 9 della bozza di disegno di legge delega per la riforma fiscale contiene i principi e i criteri direttivi ai fini della revisione e razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese.

Le direttrici sono sostanzialmente due, la prima è la coerenza con il sistema duale previsto dall’articolo 6 del disegno di legge e la seconda è la compatibilità con la global minimum tax al 15% (regole Globe).

La global minimum tax è il vincolo esterno con il quale pressoché tutti gli Stati debbono confrontarsi. La consapevolezza che una porzione largamente maggioritaria del gettito Ires deriva da contribuenti soggetti alle regole Globe impone un’attenta revisione degli attuali incentivi al fine di evitare che la riduzione del carico fiscale da essi determinata sia riassorbita dalla qualified domestic minimum top-up tax (Qdmtt) che è ragionevole attendersi che sarà implementata in Italia ovvero che il beneficio concesso dagli incentivi fiscali italiani sia goduto agli Stati esteri di localizzazione delle imprese controllanti.

L’impossibilità di avere un livello di imposizione effettiva inferiore al 15% muove verso la cancellazione degli incentivi fiscali che operano sulla base imponibile (come Ace o super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo), prediligendo quelli che prevedono la concessione dei crediti d’imposta. In proposito, le Regole Globe riconoscono due tipologie di crediti: i qualified refundable tax credit (Qrtc) e non-qualified refundable tax credit (N-Qrtc) e attribuiscono ai primi un trattamento privilegiato rispetto ai secondi.

In breve, i Qrtc sono quei crediti fiscali la cui legge istitutiva prevede la possibilità di compensazione con debiti diversi da quelli relativi a Ires e Irap (”imposte rilevanti”) e la loro integrale rimborsabilità nei primi quattro periodi di imposta. Rimborsabilità significa che l’importo del credito che non è stato utilizzato in compensazione deve essere soddisfatto a opera dell’erario attraverso il trasferimento di disponibilità liquide o di “mezzi equivalenti”, ovvero attraverso la possibilità di utilizzare detta eccedenza per pagare i debiti nei suoi confronti diversi dai debiti per le imposte rilevanti. Laddove un credito di imposta soddisfa solo parzialmente i criteri per essere Qrtc, la porzione rilevante sarà trattata come tale e la differenza come N-Qrtc.

La definizione di Qrtc mutua molti dei suoi elementi costitutivi dalla definizione di “payable tax credit” contenuta nelle Regole Esa che tanta rilevanza hanno assunto di recente in merito alla riclassificazione dei crediti di imposta relativi al bonus 110 per cento. Pertanto, i Qrtc sono i crediti maggiormente onerosi per il bilancio dello Stato.

Sebbene una profonda revisione dei numerosi incentivi fiscali dovrà essere effettuata nell’ambito del reddito di impresa, sembrerebbe possibile affermare che i crediti di imposta di attuale maggiore diffusione per le imprese (Industria 4.0 e R&S) siano coerenti con la qualificazione di Qrtc.

Inoltre, se è vero che la maggiorparte delle entrate Ires proviene da contribuenti che saranno soggetti alle Regole Globe, è altresì vero che essi in termini numerici rappresentano una minoranza. Si porrà quindi il tema se ridefinire il sistema degli incentivi fiscali per tutti i contribuenti Ires ovvero solo per coloro che sono soggetti alle Regole Globe.

La scelta di una riforma per tutti i contribuenti è la direzione sembra essere imposta dalla riforma del reddito di impresa prevista nel disegno di legge delega atteso che essa si applicherà a tutti i contribuenti senza soglie quantitative.

Ancorché sia allo stato prematura, ogni valutazione in merito alla struttura dei nuovi incentivi è tuttavia possibile avanzare qualche considerazione di carattere sistematico con riferimento al sistema fiscale disegnato dalla delega. La riforma sembra, infatti, tendere verso una imposizione al 15% per quei contribuenti che, nel periodo di osservazione, sostengono spese qualificate (investimenti ed assunzioni) e non distribuiscono dividendi.

Se tali contribuenti sono soggetti alle regole Globe non vi è alcuno spazio, diverso da un utilizzo accorto dei Qrtc, per ulteriori benefici pena il loro recupero attraverso la Qdmtt; diversamente, per i contribuenti che sono estranei alle Regole Globe è possibile in astratto ipotizzare effetti premiali ulteriori. Per i contribuenti Globe è tuttavia possibile ipotizzare la riportabilità in avanti delle spese qualificate sostenute in eccedenza rispetto a quelle sufficienti per cristallizzare l’aliquota al 15% a beneficio dei periodi di imposta successivi. In ogni caso, l’impianto della riforma Ires è ancora ai primi passi ed il design degli incentivi non può prescindere dalla sua struttura definitiva.

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