Adempimenti

Incognita spesometro per le fatture a cavallo d’anno

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di Giorgio Gavelli e Gian Paolo Tosoni

Nonostante manchino poche settimane al termine di trasmissione dello spesometro dell’ultimo periodo del 2017 (la scadenza è stata prorogata al 6 aprile), vi sono ancora dubbi sul suo contenuto, a seguito di quanto previsto dalla circolare1/E/2018. Anzi, a dire il vero, anche la stessa comunicazione della liquidazione Iva (ufficialmente scaduta il 28 febbraio, ma con la “coda” della disapplicazione delle sanzioni per causa di forza maggiore di cui al comunicato stampa dell’Agenzia del 27 febbraio) presenta qualche perplessità.

Il problema riguarda i documenti inseriti nei registri sezionali (o altra modalità informatica equivalente), per registrare nel 2018 fatture esigibili e ricevute nel 2017. Ad esempio, una cessione intervenuta il 30 dicembre 2017 con fattura ricevuta dal cliente il 20 gennaio 2018 e registrata in tale data. Queste fatture, per consentire la detrazione, devono essere liquidate non nel mese di registrazione (2018) ma nella dichiarazione annuale Iva riferita all’anno precedente (2017). Ma in quale spesometro e in quale liquidazione Iva devono rientrare?

Per quanto riguarda la comunicazione della liquidazione Iva, si è dell’avviso che queste fatture non entrino in alcuna comunicazione, poiché partecipano alla detrazione direttamente in dichiarazione e, di fatto, non entrano in alcuna liquidazione periodica. Si tratterebbe di uno dei tanti casi (pro rata, rettifiche alla detrazione eccetera) in cui la dichiarazione Iva non coincide legittimamente con le liquidazioni periodiche. Si attendono chiarimenti in proposito e, ad ogni modo, la disapplicazione delle sanzioni qualunque sia stato, in proposito, il comportamento tenuto dal contribuente.

Più spinosa la questione dello spesometro. In proposito sono possibili due tesi. La prima considera i sezionali del 2018 come una propaggine del 2017, e ciò comporterebbe l’integrazione dello spesometro del secondo semestre 2017 (o dell’ultimo trimestre 2017). Lo slittamento della scadenza dello spesometro oltre il 28 febbraio (come detto al 6 aprile) aiuta questa soluzione, anche se (accettando la tesi sopra riportata circa l’assenza della relativa imposta nella comunicazione Iva) si creerebbe un disallineamento tra spesometro e comunicazione Iva, con possibili preavvisi di anomalia da parte delle Entrate.

Una tesi differente, invece, porta a considerare i sezionali come facenti parte dei registri Iva acquisti 2018, con la conseguenza che le fatture ivi registrate andrebbero riportate nello spesometro del primo semestre 2018 (o dei primi due trimestri), naturalmente senza sanzioni. Anche in questo caso ci sarebbe il disallineamento con le liquidazioni Iva 2018 alle quali il sezionale non partecipa.

Tuttavia l’inserimento nello spesometro 2018 trova una coerenza normativa, in quanto si tratta di documenti registrati nel predetto anno come richiede la norma sulla trasmissione dei dati delle fatture registrate.

Difficile pensare che le fatture non vadano riportate in alcuno spesometro, perché così sfuggirebbero alle comunicazioni previste per il loro monitoraggio. Al riguardo i contribuenti trimestrali trovano una minore giustificazione nell’utilizzo del sezionale per le fatture ricevute nel 2017 in quanto hanno avuto tempo per la registrazione fino al 28 febbraio scorso per poter comprenderle nella liquidazione del quarto trimestre ovvero fino al 16 marzo.

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