Professione

Indagini bancarie, no a scostamenti infrannuali

di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

La rettifica del reddito professionale non può basarsi sul mero scostamento tra versamenti effettuati e compensi fatturati per diversi intervalli temporali del periodo d’imposta. A maggior ragione se si tratta di differenze modeste che vengono “riassorbite” nell’arco di un semestre. Sono queste le conclusioni della Ctr Sardegna, sentenza 56/5/2018 (presidente La Rocca, relatore Borelli).

L’amministrazione effettua indagini bancarie nei confronti di un medico. Per il 2003 ai fini Irpef gli accerta maggiori redditi per quasi mille euro e ai fini Iva 2.200 euro ritenendo non operante l’esenzione Iva. Per il 2004 le somme sono rispettivamente 7mila e quasi 1.900 euro.

La ragione è che i versamenti non erano temporalmente congrui rispetto ai compensi annotati nelle scritture contabili e comunque erano inferiori. Inoltre, i compensi dichiarati risultavano inferiori a quelli degli studi di settore. Ai fini Iva, invece, veniva contestato che le perizie medico-legali non godono dell’esenzione Iva (Corte Ue, causa C-307/01).

Il contribuente, ai fini Irpef, per il 2003 “giustifica” la provenienza dei circa mille euro contestati. Per il 2004, invece, rileva che i compensi dichiarati sono il doppio dei versamenti in banca. Ai fini Iva, invece, sostiene che anche le prestazioni di consulenza medico-legale godono di tale esenzione.

La Ctp accoglie i ricorsi ai fini Irpef in quanto fondati. Ai fini Iva considera poi operante la modifica legislativa che riconosce l’esenzione per le prestazioni medico legali anche per gli anni antecedenti il 2005.

Il Fisco presta acquiescenza ai fini Iva per entrambi gli anni e anche ai fini Irpef limitatamente al 2003, ma fa appello per il 2004, rilevando l’incoerenza temporale tra versamenti e compensi fatturati. In particolare, tra fine marzo e il mese di maggio il professionista ha versato 11mila euro, mentre in quel periodo i compensi fatturati sono soltanto 4.600 euro. In assenza di altre giustificazioni la differenza, per l’amministrazione, è da ritenersi compenso in “nero”.

La commissione regionale rigetta però l’appello sulla base del fatto che i “differenziali positivi” (periodi in cui si è versato più di quanto fatturato) trovano giustificazione nei “differenziali negativi” (in cui è accaduto il contrario, ad esempio tra ottobre e dicembre dell’annualità precedente e tra dicembre e marzo del 2004). Inoltre, non esiste alcun obbligo di versare i soldi incassati a date prefissate e non esiste comunque l’obbligo di versarli in banca. E, infine, se le cifre risultano modeste e “diluite” nel corso del tempo, un lasso di sei mesi non può ritenersi particolarmente lungo per giustificare la “compensazione” dei vari differenziali.

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