Finanza

Indennità di 1.000 euro per i professionisti: i forfettari considerano le spese effettive

Secondo la circolare 25/E il calo di reddito va calcolato considerano gli esborsi sostenuti nel periodo

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di Giorgio Gavelli

Calcolo puntuale delle spese anche per i forfettari liberi professionisti, al fine di individuare il calo di reddito ai fini della contribuzione dei 1.000 euro per il mese di maggio. È questa la (piuttosto sorprendente) risposta resa dall’agenzia delle Entrate nella riposta 2.1.1 della circolare 25/E/2020.

Ma facciamo un passo indietro.

L’articolo 84, comma 2, del Dl Rilancio ha previsto che ai liberi professionisti titolari di partita Iva alla data del 19 maggio scorso - iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie - che avessero subito una «comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019» è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato «secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento».

Sin da subito ci si è posti il problema di come applicare queste regole ai contribuenti in regime forfettario, che, come è noto, determinano il reddito forfettizzando le spese in una percentuale predeterminata sui ricavi, ai sensi dell'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 190/2014.

In proposito, era diffusa l’opinione (si veda Il Sole-24 Ore del 13 luglio scorso) che, nella fattispecie, occorresse comunque fare i calcoli per determinare il reddito dei due bimestri da porre a raffronto rispettando le disposizioni contenute all’articolo 1, comma 64 della legge 190/2014, e cioè applicando ai compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto dall'allegato 4 alla stessa legge. Ed in effetti, nel quesito posto all’Agenzia si chiedeva la conferma che lo scostamento del reddito potesse essere misurato applicando ai compensi percepiti nel bimestre interessato la percentuale forfetaria del 78% prevista dalla norma sul forfait.

Diversamente, secondo l’Agenzia, le regole del forfait rilevano su un piano diverso e cioè ai fini della determinazione dell’imposta dovuta dal professionista e delle semplificazioni contabili previste anche ai fini delle imposte dirette, mentre la misurazione dello scostamento del reddito e l'attribuzione della nuova indennità prescinde dal regime contabile adottato dal professionista (sia esso regime ordinario o regime forfetario). Per cui il reddito è quello “effettivo”, individuato come differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell’attività. Si pone, a questo punto, il problema dei soggetti che hanno sbagliato il calcolo, così come si apre il tema del contributo “di ultima istanza” per i professionistici ordinistici, di cui all’articolo 78 del Dl Rilancio, disposizione che fa riferimento al “reddito professionale” e che, presumibilmente, va affrontata con le stesse regole.

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