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Autonomi e professionisti, come chiedere il bonus 200 euro

di Barbara Marini

  • Quando Entro il 30 novembre 2022

  • Cosa scade Invio domande per richiedere le indennità

  • Per chi Lavoratori autonomi e professionisti

  • Come adempiere Domanda tramite canali Inps e Casse di previdenza private

1In sintesi

L’articolo 33 del decreto Aiuti, ha istituito un fondo finalizzato al riconoscimento di un’indennità una tantum a favore di lavoratori autonomi e professionisti; è stato poi il Dm 19 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 settembre 2022, ad aver individuato i soggetti beneficiari, i requisiti necessari e la modalità di presentazione della domanda.

Successivamente, il Dl Aiuti ter, all’articolo 20, ha incrementato il citato fondo al fine di riconoscere un’ulteriore indennità di 150 euro per quei lavoratori con reddito non superiore a 20mila euro.

Dal giorno 26 settembre e fino al 30 novembre è possibile presentare le domande per richiedere l’indennità, seguendo le procedure previste dalla singola Cassa di appartenenza e dall’Inps.

Si ricorda che l’Inps procede all’erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

Anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Inps con la circolare 103 del 26 settembre 2022 è opportuno passare in rassegna, e cercare di sciogliere, alcuni aspetti critici che in questi giorni stanno impegnando i professionisti nella verifica della sussistenza dei requisiti per la spettanza del bonus.

2Verifica del limite reddituale per l’accesso al bonus

La quantificazione del reddito è la variabile che presenta le maggiori criticità.

Il valore reddituale da considerare è quello dell’anno 2021, esposto nel modello Redditi PF 2022 al rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).

Bisogna prestare attenzione al fatto che il rigo RN1, colonna 1, accoglie la sommatoria dei redditi indicati nei seguenti righi:

RN1, col. 5 + RB10, col. 14 + RB10, col. 15 + RL10 col. 6 + LM38

Sono compresi quindi anche i redditi prodotti dai contribuenti forfettari da considerare al netto di eventuali perdite (LM38) e i redditi assoggettati a cedolare secca (RB10 col. 14 e RB10 col. 15 e RL 10 col. 6); non vanno invece considerati i Trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L’importo dei contributi previdenziali che deve essere sottratto dal reddito indicato al rigo RN1 col.1 si riferisce ai contributi effettivamente pagati nel 2021 ed indicati al rigo RP21. Si ricorda che per i soggetti in regime forfettario, il reddito indicato al rigo LM38 (e riportato al rigo RN1 col. 1), è già esposto al netto dei contributi previdenziali pagati nel 2021.

La circolare Inps 103/2022 ha chiarito che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall’Inps a titolo di esonero contributivo.

Si fa presente che esistono alcune categorie di redditi che pur non rientrando nel rigo RN1 colonna 1, dovrebbero essere considerate ai fini della quantificazione della soglia di reddito.

Si tratta dei compensi a favore degli sportivi dilettanti che sono esposti nella dichiarazione dei redditi (rigo RL21) solo se di importo superiore a 10.000.

Per fare un esempio, un soggetto con partita iva iscritto alla gestione Inps commercianti che ritrae dalla sua attività d’impresa un reddito che ai fini del calcolo dell’indennità è inferiore a euro 35.000, potrebbe non avere diritto all’indennità qualora percepisse anche compensi, come collaboratore sportivo, tali da fare superare la soglia massima. Stesso discorso per i contribuenti in regime di vantaggio "ex minimi", il cui reddito non viene riepilogato al rigo RN1 col. 1 e per i quali pertanto, ai fini della verifica della spettanza, si dovrà tener conto anche del reddito dichiarato nel rigo LM10 (esposto al netto dei contributi previdenziali).

Si precisa inoltre che per coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2021 non dovrà essere effettuata alcuna riparametrazione del reddito: il reddito da considerare è sempre quello desumibile dal quadro RN, indipendentemente dalla data di attivazione della partita iva nel corso del 2021.

Per i soci di Srl, il reddito rilevante ai fini del riconoscimento dell’indennità è quello indicato al rigo RN1 col. 1, non rilevando invece il reddito figurativo attribuito dalla società per il calcolo dell’imponibile previdenziale.

In ultimo, si evidenzia che non è di ostacolo all’accesso all’indennità la circostanza di non avere conseguito redditi nel 2021. Pertanto, anche coloro che non hanno prodotto alcun reddito potranno ottenere il bonus, sempre che, ovviamente, abbiano rispettato gli altri requisiti (partita iva e posizione previdenziale attive al 18 maggio e versamento Inps nel periodo di competenza dall’1 gennaio 2020 al 18 maggio 2022).

3Reddito 20mila euro: indennità 150

L’articolo 20 del Dl 144/2022 prevede che l’indennità una tantum di cui all’articolo 33 del decreto Aiuti è incrementata di 150 euro per i lavoratori autonomi e professionisti che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro, determinato con le stesse regole previste per i 200 euro.

Si precisa che la richiesta dell’ulteriore indennità dei 150 euro va effettuata all’interno della domanda dei 200 euro: si dovrà pertanto attestare di avere tutti i requisiti che danno diritto all’indennità di 200 euro e di attestare altresì di avere percepito un reddito inferiore a 20.000 euro.

L’accredito avverrà in un’unica soluzione per l’importo di 350 euro.

4I soggetti ammessi ed esclusi dall’indennità

I soggetti ammessi all’indennità sono i professionisti aventi la propria cassa previdenziale obbligatoria privata e i lavoratori autonomi iscritti ad una gestione previdenziale Inps.

Per quanto riguarda i soggetti Inps, rientrano nell'agevolazione:
• i lavoratori iscritti alla gestione artigiani, commercianti, alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali; vi rientrano anche i coadiuvanti e i coadiutori iscritti a tali gestioni;
• i pescatori autonomi (legge 250/1958);
• i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici);
• i soci di società di persone e di società di capitali iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.

La circolare Inps chiarisce espressamente che per i soci lavoratori di società o per i componenti degli studi associati, il requisito della partita Iva attiva alla data del 18 maggio 2022 deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.

Tra i soggetti esclusi figurano:
• imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall'attività aziendale;
• lavoratori iscritti alle gestioni autonome in qualità di titolari e i relativi coadiuvanti e coadiutori, per i quali per lo svolgimento dell’attività non è prevista l'apertura di partita Iva.

Sono esclusi quindi dall’indennità gli amministratori di Srl iscritti alla gestione separata.

L’indennità, infatti, spetta ai professionisti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo ex articolo 53 del Tuir, mentre gli amministratori di società di capitali sono titolari di reddito assimilato a lavoro dipendente.

Diversamente, i soci operativi della Srl con una propria posizione previdenziale (artigiani o commercianti), iscritti anche alla gestione separata in qualità di amministratori, possono accedere all’indennità in relazione alla posizione previdenziale riconducibile al socio (e non all’amministratore).

Identicamente, i collaboratori occasionali iscritti alla gestione separata Inps, non essendo titolari di partita iva, non hanno diritto all’indennità avendo peraltro potuto già beneficiare dell’indennità prevista dall’articolo 32 del Dl 50/2022.

Sono esclusi anche i soggetti iscritti che pur iscritti ad una gestione previdenziale siano anche titolari di reddito di pensione: la presenza di una pensione inibisce l’accesso all’indennità.

5Versamenti dei contributi effettuati entro il 18 maggio

Ulteriore requisito per accedere al bonus è aver effettuato, per il periodo di imposta di competenza dal 1° gennaio 2020 al 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo totale o parziale alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità.

Pertanto, rientrano tra i beneficiari dell’agevolazione anche i soggetti che pur non avendo una regolarità contributiva, abbiano provveduto, nel periodo sopra indicato, ad effettuare un singolo pagamento, anche in misura parziale.

Il Dm 19 agosto 2022 ha precisato che tale requisito non deve essere verificato in capo a coloro che non avevano scadenze entro il 18 maggio 2022.

Ciò significa che per esempio il professionista iscritto alla gestione separata che ha iniziato l’attività nel 2021 e che alla data del 18 maggio 2022 non ha ancora effettuato alcun versamento contributivo (non essendo ancora scaduto il termine per effettuarlo), potrà accedere al beneficio, in presenza ovviamente di tutti gli altri requisiti.

Stesso discorso vale anche per chi ha aperto partita iva e la posizione contributiva dal 1° gennaio 2022.

Occorre prestare attenzione al fatto che la norma richiede la presenza di almeno un versamento contributivo di competenza dal 1° gennaio 2020 al 18 maggio 2022. Quindi non avranno accesso all'indennità coloro che, per esempio, abbiano fatto nel periodo dal 2020 fino al 18 maggio 2022 solo versamenti di competenza 2019.

Un punto aperto rimane la possibilità di accedere al beneficio per quei soggetti che non avendo conseguito alcun reddito da assoggettare a contribuzione, non hanno mai effettuato alcun versamento all'Inps nel periodo di competenza indicato dalla norma. Infatti, la disapplicazione del requisito di avere effettuato almeno un versamento è stata riconosciuta espressamente per coloro che non abbiano effettuato pagamenti in quanto non ancora scaduti i termini.

Rimane il dubbio se tale disapplicazione valga anche per coloro che non abbiano versato, avendo imponibili previdenziali pari a zero.

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