Adempimenti

Indennità e aiuti anti-Covid con tripla indicazione nel modello Redditi 2021

Oltre ai campi reddituali può essere necessario riportare i dati in RU e RS

ADOBESTOCK

di Gianluca Dan e Giorgio Gavelli

Le dichiarazioni dei redditi e Irap dell’anno 2020, in scadenza il prossimo 30 settembre (per coloro che ambiscono a ottenere il contributo a fondo perduto perequativo) o al 30 novembre per gli altri contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, scontano gli effetti della travagliata normativa emergenziale emanata per fronteggiare gli effetti del Covid-19.

I contributi a fondo perduto e i vari crediti di imposta “Covid” dell’anno 2020 vanno riepilogati nei quadri reddituali dei beneficiari con l’ulteriore incombenza di verificare se devono essere esposti anche nel quadro RU, relativo ai crediti d’imposta, e nel quadro RS come aiuti per alimentare il Registro nazionale aiuti di Stato (Rna).

Le difficoltà compilative e le incoerenze dei modelli o delle istruzioni sono state più volte segnalate dagli operatori, fino al punto di scomodare i garanti del contribuente, ai quali il direttore delle Entrate ha confermato che la mancata indicazione dell’importo dei contributi erogati dalle Entrate nei quadri reddituali – non arrecando pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo dell’Agenzia e non incidendo sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta – non comporta alcuna conseguenza per i beneficiari (neppure di tipo sanzionatorio).

In tal caso, tuttavia, il software compilativo non segnalerà ai contribuenti l’obbligo di compilazione del prospetto degli aiuti di Stato e, pertanto, sarà cura degli stessi prestare la dovuta attenzione per compilare tale prospetto (quando dovuto) al fine di riportare le informazioni relative ai contributi percepiti e consentire all’Agenzia la registrazione nel Rna.

Quadri reddituali

Le istruzioni alle dichiarazioni tuttora indicano la necessità di utilizzare degli specifici codici, quale il codice 84 nel rigo RF55 per esporre i contributi detassati ex articolo 10-bis del Dl 137/2020, il corrispondente codice 24 al rigo RS401 degli aiuti di Stato per indicare la relativa detassazione e altri ancora, anche se superati dalle Faq o dalle Avvertenze della stessa Agenzia (si veda la tabella).

DOVE RIPORTARE I DIVERSI AIUTI E INDENNITÀ

Volendo proporre un percorso compilativo dei quadri di riferimento possiamo indicare i seguenti step:

le imprese in contabilità ordinaria devono sempre indicare i contributi o i crediti d’imposta in diminuzione nel rigo RF55 per detassarli in quanto rilevati a conto economico come componenti positivi;

le imprese in contabilità semplificata, i lavoratori autonomi e i minimi/forfettari espongono facoltativamente nei rispettivi righi (RG10/RG22, RE3 e LM2/LM33) i contributi erogati dall’Agenzia e possono omettere le altre indicazioni;

nel quadro RU si riportano solo i crediti d’imposta, quali quelli per le locazioni, la sanificazione o l’adeguamento ambienti di lavoro con lo specifico codice previsto dalle istruzioni;

al rigo RS401, si segnalano come aiuti di Stato i vari contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia senza però indicare l’importo in quanto già conosciuto alle Entrate, mentre non vanno indicati gli altri aiuti Covid detassati ex articolo 10-bis del Dl 137/2020;

sempre nel rigo RS401 si devono esporre i crediti d’imposta locazioni e quello per adeguamento degli ambienti di lavoro indicando come importi dell’aiuto il totale del credito spettante;

i crediti d’imposta botteghe e negozi e quello per le spese di sanificazione non sono qualificati aiuti di Stato dalla norma istitutiva e pertanto, non vanno riportati nel prospetto del rigo RS401.

Dichiarazione Irap

La detassazione dei contributi a fondo perduto e degli altri crediti d’imposta avviene mediante indicazione del codice 99 nelle altre variazioni in diminuzione nel modello Irap dei soggetti che determinano l’imposta regionale da bilancio in base all’articolo 5 del Dlgs 446/1997. Coloro che determinano l’Irap con il metodo fiscale non devono invece darne alcuna evidenza.

Tali aiuti non devono essere duplicati nel prospetto aiuti di Stato Irap (righi IS201 e IS202), in quanto già comunicati con il modello Redditi.

Nella Sezione XVIII del modello Irap vanno invece esposti gli aiuti rilevanti ai fini dell’imposta regionale; nella maggior parte dei casi si tratterrà dell’esenzione dal versamento dell’acconto Irap indicato nell’apposito campo del rigo IR25, colonna 2, per la liquidazione del tributo e da segnalare nel rigo IS201 con il codice aiuto 10 in quanto somma rientrante nel Temporary framework.

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