Imposte

Industria 4.0, bonus fino al 2025 ma niente cumulo con fondi Pnrr

In arrivo una progressiva riduzione delle percentuali di sconto usufruibile

di Giorgio Gavelli

È un bilancio in chiaroscuro quello che le imprese possono trarre dalla legge di Bilancio 2022 con riferimento al bonus investimenti. A ben vedere, anzi, a parte il prolungamento del periodo agevolato al 2025 (ma solo per i beni «Industria 4.0» e con intensità depotenziata), tutto il resto è immutato, ed anzi si profilano maggiori problemi di compatibilità per via dell’inserimento del «Piano Transizione 4.0» nelle misure finanziate dal Pnrr.

Il credito d’imposta ordinario, vale a dire quello per i beni non previsti dalle tabelle A e B annesse alla legge 232/2016 (ex superammortizzabili), prosegue con le riduzioni già previste. Il bonus attuale del 10% (elevato al 15% per i dispositivi finalizzati al lavoro agile), scende al 6%, per gli investimenti realizzati nel 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 col meccanismo della prenotazione (confermata dal venditore) accompagnata da un acconto di almeno 20 per cento. Resta la precedente misura per i beni “prenotati” entro il prossimo 31 dicembre, purché la consegna (o l’ultimazione) intervengano entro il 30 giugno 2022. I limiti sono 2 milioni di euro per i beni materiali e 1 milione per quelli immateriali. Nel 2023 (“coda 2022” a parte) questo incentive non esisterà più.

Più complessa la situazione del credito d’imposta per i beni 4.0 (ex iperammortizzabili). In questo caso l’incentivo viene previsto sino a fine 2025 (30 giugno 2026 col solito meccanismo di prenotazione) e per i beni materiali (da tabella A) viene fissato (dal 2023) al 20% fino a 2,5 milioni di euro di investimenti, al 10% nello scaglione sino a 10 milioni di euro e al 5% sino al massimo di costi ammissibili di 20 milioni di euro. Aliquote, quindi, ben diverse sia da quelle attuali (50%-30%-10%) - che restano per i beni prenotati entro fine anno e consegnati entro il 30 giugno 2022 – sia da quelle del 40%-20%-10% già previste dalla legge 178/2020 per gli investimenti realizzati nel 2022 (30 giugno 2023 con la prenotazione). Da non sottovalutare il fatto che il plafond di investimenti dovrebbe applicarsi cumulativamente nei tre anni dal 2023 al 2025, e rimanere tale anche nell’eventuale “coda” dei primi sei mesi del 2026.

Per i beni immateriali (da tabella B) si assiste a un decalage progressivo: il 20% di quest’anno (nel limite di 1 milione di euro complessivo) viene confermato sino al 2023 (con “coda” a giugno 2024 per i beni prenotati l’anno prima), per poi scendere al 15% nel 2024 (“coda” a giugno 2025) e al 10% nel 2025 (“coda” a giugno 2026) con un plafond di 1 milione per anno. L’utilizzo del tax credit sarà sempre in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’entrata in funzione per i beni ordinari e dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni 4.0.

In merito alla cumulabilità, la manovra 2022 non modifica la regola generale contenuta all’ultimo periodo del comma 1059 della legge di Bilancio 2021: il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e all’imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Tuttavia, questa disposizione va applicata assieme a quanto affermato dalla circolare Mef n. 21/2021, che, interpretando l’articolo 9 del regolamento Ue 2021/241, dispone il divieto di cumulo dei fondi Pnrr con risorse ordinarie da bilancio statale. La misura «Investimento 1: Transizione 4.0» (M1C2-1) del Pnrr comprende il credito d’imposta per investimenti in beni (materiali ed immateriali) 4.0 e immateriali standard, tanto è vero che la risoluzione 68/E/2021 (diffusa lo stesso giorno in cui scadeva la trasmissione delle dichiarazioni 2020) ha richiamato la compilazione del quadro RU ai fini del monitoraggio delle misure agevolative, con effetti sugli errori/omissioni di compilazione difficili da anticipare. Anche il modello di comunicazione dei crediti 4.0 da effettuare al Mise richiede di indicare l’eventuale appartenenza ad un gruppo nonché tutte le «sovvenzioni pubbliche» fruite sugli stessi investimenti indicati.

I RITOCCHI

Com’ è

Il credito d’imposta ordinario cessa nel 2022, con la solita “coda” a giugno 2023 per i beni prenotati l’anno prima. Il credito d’imposta è pari al 6% del costo sostenuto, ad eccezione dei beni acquisiti entro il 30 giugno prossimo ma prenotati entro fine anno, per i quali il bonus resta al 10% (15% per gli strumenti del lavoro agile). Il bonus «4.0» per i beni materiali, per il 2022 (più “coda” a giugno 2023) va dal 40% al 10% a seconda dell’ammontare degli investimenti agevolabili realizzati. Un acconto di almeno il 20% e la firma del contratto entro fine 2021 garantiscono l’incentivo attuale (dal 50% al 10%) per i beni consegnati entro il 30 giugno prossimo. Per i beni immateriali «4.0» il credito è del 20% fino a fine 2022 (più “coda” a giugno 2023) con plafond di 1 milione

Come sarà

Il credito d’imposta ordinario non subisce variazioni e non guadagna nessuna proroga. Il bonus beni materiali «4.0» viene esteso sino al 2025, con la solita “coda” a giugno 2026 per i beni prenotati l’anno prima, ma dal 2023 le aliquote scendono, sempre per scaglioni, dal 20% al 5 per cento. Il plafond di investimenti è cumulativo nel triennio. Per i beni immateriali «4.0» l’estensione al 2025 (più “coda” al 30 giugno 2026) prevede due aliquote diverse. Si passa al 15% nel 2024 (“coda” a giugno 2025) e al 10% nel 2025 (“coda” a giugno 2026). L’utilizzo del tax credit sarà sempre in tre quote annuali di pari importo

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