Imposte

Ingresso nel regime forfettario senza il test sui 30mila euro per chi ha cessato il lavoro nel 2022

Per applicare la tassa piatta fino a 85mila euro confermate le cause ostative attuali. Niente da fare per chi termine il rapporto dipendente nel 2023 o non ha dismesso le quote entro il 31 dicembre

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di Alessandra Caputo

Con l’innalzamento a 85mila euro della soglia per accedere/permanere nel regime forfettario – previsto dalla legge di Bilancio per il 2023 – un buon numero di contribuenti è nelle condizioni applicare la cosiddetta flat tax dal 1° gennaio scorso.

Il rispetto del limite di ricavi/compensi per poter applicare il regime forfettario, tuttavia, rappresenta solo uno dei requisiti necessari.

Il costo del lavoro

Per coloro che già sono in attività è necessario, anzitutto, guardare alle spese sostenute per lavoratori dipendenti e collaboratori: se nel 2022 l’ammontare (lordo) è stato superiore a 20mila euro, l’accesso al regime è precluso. Coloro che, invece, intendono avviare l’attività ex novo dovranno solo presumere di non superare questo ammontare nell’anno.

C’è poi da verificare l’assenza di cause ostative. Il comma 57 della legge 190/2014 individua delle situazioni che sono incompatibili con il regime forfettario. Tra queste, se ne segnalano due: il possesso di partecipazioni societarie e la percezione di un reddito di lavoro dipendente o assimilato oltre una determinata soglia.

Le partecipazioni

Per quanto riguarda le partecpazioni, occorre distinguere due casi. Se l’aspirante forfettario detiene una partecipazione in una società di persone, non può accedere al regime forfettario a meno che non ll’abbia dismessa entro lo scorso 31 dicembre. Questa causa ostativa va verificata con riferimento all’anno precedente, pertanto se alla fine del 2022 il contribuente non risultava più essere in possesso della partecipazione, può applicare il regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2023.

Il possesso di una partecipazione in società a responsabilità limitata, invece, preclude l’accesso al regime forfettario solo ove vi sia la compresenza di due circostanze:

1) il controllo diretto o indiretto della società;

2) l’esercizio da parte della società di una attività compresa nella medesima sezione Ateco di quella svolta dal contribuente forfettario. Questa causa ostativa va verificata alla fine dell’anno di applicazione del regime; pertanto, di per sé non costituisce ostacolo all’avvio dell’attività a partire dal 2023 ma potrebbe comportare la decadenza a decorrere dall’anno successivo se alla fine del 2023 dovessero essere verificate le condizioni prima viste.

I redditi da lavoro dipendente

La seconda causa ostativa è quella relativa al possesso di redditi di lavoro dipendente o assimilato: se sono superiori a 30mila euro non permettono l’accesso al regime. Anche in questo caso, la verifica va effettuata nell’anno precedente per cui non possono accedere al regime forfettario coloro che al 31 dicembre 2022 hanno superato questa soglia.

È prevista però una importante eccezione, che può aprire le porte del regime agevolato anche a chi in passato guadagnava più di 30mila euro: la soglia non va verificata se il lavoro è cessato nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario. Nel nostro caso, nel 2022 per poter applicare il forfettario dal 2023.

Coloro, quindi, che hanno cessato il lavoro dipendente entro il 31 dicembre scorso, anche laddove abbiamo superato la soglia dei 30mila euro, possono applicare il regime forfettario a partire dal 2023. Non necessariamente dal 1° gennaio, ma anche in corso d’anno qualora l’apertura della partita Iva dovesse avvenire in un momento successivo.

Non vale la medesima regola nel caso di cessazione del lavoro dipendente in corso d’anno: chi cessa il lavoro dipendente nel 2023 per avviare una attività di lavoro autonomo o di impresa non potrà comunque avvalersi del regime forfettario se ha conseguito redditi superiori a 30mila euro nel 2022. In questo caso, la prima finestra utile per aprire un’attività entrando nel regime agevolato sarà il 1° gennaio 2024.

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