Interessi al tasso legale nel periodo tra l’incarico e l’accordo con i creditori
Composizione negoziata: lo sconto sulle sanzioni dovrebbe valere anche per gli avvisi bonari
Nell’ambito della composizione negoziata della crisi di impresa il comma 1 dell’articolo 25-bis, Codice della crisi prevede la riduzione al tasso legale degli interessi che maturano sui debiti tributari, per il periodo intercorrente dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sino alla conclusione delle trattative mediante la sottoscrizione di un contratto o di un accordo con i creditori (comma 1, articolo 23) o di un accordo di ristrutturazione del debito (lettera b, comma 2, articolo 23).
La riduzione degli interessi alla misura legale è abbastanza significativa visto che l’attuale tasso legale è pari all’1,25%, mentre gli interessi che maturano sui debiti tributari oscillano dal 3,5% al 4 per cento. Tuttavia i benefici maggiori si avranno solo sul debito risalente nel tempo e comunque essi sono fruibili unicamente nel periodo di durata della composizione negoziata (12 mesi, considerando anche la possibilità di proroga). Inoltre, nell’ipotesi di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi sono dovuti senza le citate riduzioni, per cui in tal caso i benefici vengono meno.
Il comma 2 dell’articol 25-bis prevede la riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga, ciò purché il termine per il pagamento in misura ridotta scada dopo la presentazione dell’istanza per l’accesso alla composizione negoziata.
Seppure la questione sia discussa, la norma si dovrebbe applicare anche agli avvisi bonari, per i quali si potrebbe beneficiare della riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo anche dopo che sono scaduti i consueti termini di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, purché tale scadenza cada dopo la presentazione dell’istanza per l’accesso alla composizione negoziata.
Anche la riduzione delle sanzioni decade qualora si apra successivamente la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, per cui oltre alla conclusione positiva della composizione negoziata è necessario, per consolidare la riduzione delle sanzioni, che il percorso di risanamento intrapreso non si concluda con l’insolvenza.
Infine, il comma 3 dell’articolo 25-bis prevede la riduzione della metà per le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di accesso alla procedura, purché la stessa si concluda con gli altri istituti del Codice della crisi richiamati dall’articolo 23, comma 2 (piano di risanamento attestato, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo, concordato semplificato e altri).