Adempimenti

Interpello per il gruppo Iva, al via l’obbligo di doppia sottoscrizione

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di Benedetto Santacroce

L’interpello per l’inclusione o l’esclusione di un soggetto dal regime del gruppo Iva può essere presentato anche prima della costituzione del gruppo Iva a condizione che lo stesso venga sottoscritto dal soggetto direttamente interessato e dal futuro rappresentante del gruppo. Per consentire l’esame degli interpelli già presentati, questa regola avrà efficacia solo da ieri in poi.

La precisazione contenuta nella risoluzione 54/E/2018 di ieri ( clicca qui per consultarla ) è particolarmente importante in vista del 15 novembre 2018, ultima data utile per optare, con efficacia dal 1° gennaio 2019, per l’applicazione del regime del gruppo Iva. Tale regime, introdotto nel nostro ordinamento con la legge di Bilancio 2017, recepisce le regole Ue nell’articolo 11 della direttiva 2006/112/Ce (o direttiva Iva).

Il regime, che prevede per i gruppi d’impresa la possibilità di operare con una partita Iva unica e con la non applicazione dell’imposta nelle operazioni interne del gruppo stesso, stabilisce che la costituzione del gruppo Iva è l’effetto dell’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato tra i quali ricorrono congiuntamente i vincoli di natura finanziaria, economica e organizzativa. In altre parole, l’esercizio dell’opzione segue un modello all-in, all-out, per cui i soggetti che presentano tale vincoli devono esercitare l’opzione e costituire il relativo gruppo in modo unitario, in quanto l’adesione al regime non può essere assunta su base individuale.

Nella declinazione del contenuto dei vincoli l’articolo 70-ter del Dpr 633/1972 disciplina due presunzioni. La prima contenuta al comma 4 della disposizione stabilisce che se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario (vale a dire il vincolo di controllo) si presumono sussistenti anche i vincoli economici e organizzativi richiesti dalla medesima disposizione. La seconda, prevista al comma 6 dello stesso articolo 70-ter, considera in ogni caso inesistente il vincolo economico tra i soggetti passivi del gruppo nel caso in cui il vincolo finanziario si sia stabilito per effetto dell’acquisizione di partecipazioni nell’ambito di interventi finalizzati al recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria (articolo 113, comma 1, del Dpr 917/1986).

Per vincere entrambe le presunzioni i soggetti interessati possono presentare un’ istanza d’interpello di natura probatoria con risposta da parte dell’Agenzia entro 120 giorni dalla sua presentazione.

Il primo dubbio che supera la risoluzione 54/E/2018 riguarda la legittimazione di presentare il predetto interpello ancor prima di aver esercitato l’opzione. In effetti, il documento di prassi, riprendendo una nota del dipartimento delle Finanze del Mef (nota 29766 del 14 giugno 2018) , chiarisce che l’esercizio preventivo dell’opzione non costituisce la condizione per la valida presentazione dell’interpello. Inoltre, la presentazione deve essere fatta sia da parte del soggetto passivo che vuole superare le presunzioni sia da parte del rappresentante del gruppo costituendo o costituito. Per questo l’Agenzia prescrive con effetto da ieri che l’istanza venga sottoscritta da entrambe le parti.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 54/E/2018

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