Finanza

Investimenti ecosostenibili, l’Unione europea fissa i criteri

Dal 12 luglio in vigore il regolamento che definisce i paletti dell’economia green: si parte dagli obiettivi

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di Marina Castellaneta

È il primo elenco verde al mondo che classifica le attività economiche sostenibili. Questo per orientare gli investimenti verso imprese green, definire le attività verdi, raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e imporre un’economia climaticamente neutra.

Partendo, però, questa volta, non dai risultati, ma dalla qualificazione delle attività sostenibili, che servirà ad evitare frammentazioni derivanti dal mercato o dalle prassi nazionali. A questi obiettivi mira il nuovo regolamento Ue 2020/852 del 18 giugno 2020 sull’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e che modifica il 2019/2088.

L’Unione europea punta a creare un linguaggio comune per gli investitori anche con una classificazione armonizzata nello spazio Ue per garantire alle imprese e agli investitori certezze nell’individuazione delle attività economiche verdi.

Una prima volta in assoluto che potrebbe costituire un modello anche per gli Stati extra Ue, facilitando le imprese che rispettano la tassonomia decisa nel regolamento. Il percorso verso un sistema centralizzato di classificazione darà slancio al Green deal europeo del 2019 e a flussi di capitali verso investimenti in linea con l’Agenda Onu 2030.

Il primo passo è stato individuare gli obiettivi ambientali da raggiungere: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un’economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Un’attività economica sarà considerata sostenibile se contribuisce almeno a uno degli obiettivi senza danneggiare significativamente gli altri.

Se l’individuazione degli obiettivi non ha provocato problemi, la scelta dei parametri per individuare imprese e attività sostenibili è stata più lenta e laboriosa, ma centrale per un concreto cambio di approccio.

Per attuare gli accordi come quello di Parigi e, in generale, l’intera strategia a tutela dell’ambiente, non basta più solo l’impegno (talvolta limitato) degli Stati, ma è necessario il coinvolgimento dei privati.

Il cammino per arrivare al regolamento è stato lungo e complesso: sin dal 2016 la Commissione europea aveva dato mandato a un gruppo di esperti per creare un sistema di classificazione tecnicamente valido a livello dell’Unione.

Così, la Commissione ha adottato, nel 2018, il Piano di azione per finanziare la crescita sostenibile, fino ad arrivare al sì sul testo della proposta del Parlamento Ue e del Consiglio.

Il nuovo regolamento, prima di tutto, traccia il perimetro di applicazione: le regole sono indirizzate ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari, agli Stati che fissano gli obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o emittenti, alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o analoga secondo la direttiva 2013/34/Ue.

Questi gli indicatori imposti dal regolamento.

L’articolo 3, infatti, individua quattro criteri di ecosostenibilità delle attività economiche: fornire un contributo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali indicati all’articolo 9; non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali; regolare l’attività economica nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia fissate dall’articolo 18; conformità ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione.

Questi parametri saranno applicati da Stati e Unione per classificare le attività.

E il regolamento fa di più, specificando la nozione di “contributo sostanziale” ai sei obiettivi indicati nel testo, che vedono al centro, tra gli altri, gli interventi per la riduzione delle emissioni inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo e il ripulimento delle dispersioni di rifiuti e di altri inquinanti.

L’articolo 16 definisce le attività abilitanti che, ad esempio, non determinano una dipendenza da attività che compromettono gli obiettivi ambientali a lungo termine. Spetterà invece agli Stati definire le sanzioni che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Il regolamento entra in vigore, salvo per alcuni disposizioni indicate dall’articolo 27, il 12 luglio 2020.

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