Investimenti Industria 4.0 e nelle aree del Centro colpite dal sisma: sì delle Entrate al cumulo dei bonus
La risposta a interpello 157: nessun divieto ma il cumulo non deve portare al superamento del costo sostenuto per l’investimento
Il credito d’imposta «Industria 4.0» previsto dalla legge di Bilancio 2020 è cumulabile anche con il bonus riservato agli investimenti nei Comuni colpiti dal sisma nel Centro Italia. Il tutto a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento. A precisarlo è la risposta a interpello 157/2021 delle Entrate.
Ad avviso dell’Agenzia, infatti, la disciplina del credito di imposta sisma Centro Italia esclude la cumulabilità con altri aiuti di Stato, anche de minimis. Tuttavia non esclude espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale. Nessuna preclusione quindi con il credito di imposta per investimenti introdotto dalla legge di Bilancio 2020 che - come si legge nella risposta a interpello - è «una misura di carattere generale».
Il dubbio dell’interpellante era se la cumulabilità già riconosciuta per il tax credit per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno potesse essere estesa o meno anche al bonus per i Comuni colpiti dal sisma nel Centro Italia. Al riguardo, quindi, ha sottolineato che l’articolo 1, comma 192, della legge di Bilancio 2020 prescrive che il bonus da questa disciplinato – finalizzato a supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato - è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento stesso.
Inoltre, la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno non pone un limite alla sua cumulabilità, e questo tanto con gli aiuti di Stato de minimis che con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi investimenti.
L’Agenzia risponde quindi in senso favorevole alla cumulabilità dei due incentivi. Entrambe le discipline di agevolazione sono accumunate da un’unica previsione in ordine alla fruizione congiunta con altre misure di aiuto. Tale previsione è sostanziata nella necessità, vigente per tutti e due i bonus, che l’eventuale cumulo di più benefici non porti a godere di un incentivo netto che sia superiore al costo sopportato dall’impresa per acquisire il bene strumentale.
Studio Associato CMNP
Sistema Frizzera