Investimenti, niente ricalcolo degli acconti 2017
Le imprese e i professionisti che nel 2016 abbiano effettuato acquisti di beni strumentali nuovi beneficiando della disciplina dei super ammortamenti non sono tenuti, ai fini del versamento degli acconti Irpef e Ires relativi al 2017, a ricalcolare l’imposta storica dovuta per il 2016. Il tema è piuttosto delicato e comporta un elevato margine di rischio in termini di possibilità di errore, considerando che tale obbligo sussisteva lo scorso anno ed è destinato a rivivere il prossimo anno.
La successione di norme
Ripercorrendo i tratti salienti della disciplina si ricorda che l’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016), ha introdotto per i beni materiali strumentali nuovi acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, un’agevolazione consistente in una maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria riconosciuta ai soli fini fiscali. L’agevolazione è rivolta a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni, con riferimento alle sole imposte sui redditi (Irpef e Ires). La versione originaria della norma (comma 91) disponeva l’applicazione dell’incentivo agli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
La legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi 8-13, della legge 232/2016) ha esteso l’ambito temporale di applicazione della disciplina, ricomprendendovi gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2017 con possibilità di consegna dei beni entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro la fine del 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione del bene. La stessa norma ha ridefinito il perimetro dei beni agevolati, escludendo i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del Tuir.
Il nodo-coordinamento
Sia la legge di Stabilità 2016 che la legge di Bilancio 2017 recano disposizioni specifiche in materia di rideterminazione degli acconti d’imposta da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, pur differenziandosi sul piano delle norme richiamate. Da qui discendono alcune criticità dovute a un impreciso coordinamento fra tali norme.
La legge di Stabilità 2016, nell’introdurre la disciplina, aveva previsto che nel calcolo degli acconti per il 2016, l’imposta storica da assumere quale base di riferimento dovesse essere rideterminata senza tenere conto «delle disposizioni dei citati commi 91 e 92» della medesima legge 208/2015, ossia senza considerare l’effetto dei super ammortamenti.
Nel disporre la proroga delle agevolazioni, la legge di Bilancio 2017 ha invece stabilito che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 debba essere effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata «in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8,9 e 10» della legge 232/2016, ossia senza fare alcun riferimento alle disposizioni introduttive recate dalla legge di Stabilità 2016. La formulazione della norma, in sostanza, non impone, ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il 2017, alcun obbligo di rideterminazione dell’imposta storica del 2016. Viceversa, l’obbligo di rideterminazione degli acconti, già in vigore per lo scorso anno, tornerà in essere per gli acconti dovuti per il 2018 quando, nell’ipotesi di adozione del metodo storico, l’imposta relativa al 2017 dovrà essere depurata degli effetti legati alle nuove agevolazioni (super e iper-ammortamenti).
I pareri di Entrate e Mise
La validità della suddetta ricostruzione è stata confermata dall’agenzia delle Entrate e dal ministero dello Sviluppo economico nella circolare congiunta n. 4/2017 (paragrafo 7). Risulta comunque evidente come il mancato coordinamento tra le due norme e l’assenza delle opportune variazioni nella modulistica, possano determinare un elevato margine di errore in tutti i casi in cui la liquidazione dell’acconto sia effettuata manualmente, senza l’ausilio degli automatismi dei software gestionali.
In ogni caso resta salva, sia per il 2017 che per il 2018, la facoltà di determinare l’acconto dovuto applicando il metodo previsionale, nel qual caso l’agevolazione rileva sempre e comunque nel calcolo dell’imposta stimata.