Irap, il credito d’imposta del 10% trova spazio nel quadro IS
Con l’avvicinarsi della deadline del 31 ottobre per l’invio dei modelli dichiarativi 2018, occorre valutare l’opportunità di fruire di bonus fiscali di volta in volta offerti dal legislatore e ottenibili direttamente in occasione della compilazione della dichiarazione dei redditi. È il caso di un bonus Irap fruibile dalle società al verificarsi della condizione di assenza di lavoratori dipendenti: tale beneficio è riconosciuto dalla legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014).
Il credito spettante nella percentuale del 10% dell’Irap lorda è fruibile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione con codice tributo «3883», e si può ottenere a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi, dal 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (articolo 1, comma 21, della legge 190/2014).
Sul fronte soggettivo, possono richiedere il bonus i contribuenti che determinano il valore della produzione netta in base agli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/1997 e cioè:
•le società di capitali e gli enti commerciali (articolo 5 del Dlgs 446/1997);
•le società di persone e le imprese individuali (articolo 5-bis del Dlgs 446/1997);
•le banche e gli altri enti e società finanziari (articolo 6 del Dlgs 446/1997);
•le imprese di assicurazione (articolo 7 del Dlgs 446/1997);
•le persone fisiche e le società semplici (e quelle a esse equiparate) esercenti arti e professioni (articolo 8 del Dlgs 446/1997);
•alcuni soggetti del settore agricolo (articolo 9 del Dlgs 446/1997).
Nel modello dichiarativo dell’Irap, il credito d’imposta va indicato nel Quadro IS («Prospetti vari») al rigo IS90.
Chiarimenti sul bonus sono pervenuti con la circolare 6/E/2015 in cui viene chiarito se tale credito debba concorrere, in tutto o in parte, alla formazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo del soggetto che ne usufruisce. L’Agenzia ha spiegato che «il provento contabilizzato a conto economico per effetto del riconoscimento del credito d’imposta costituisce una sopravvenienza attiva, che concorre integralmente alla determinazione del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 88 del Tuir. Diversamente, il credito d’imposta non rileva ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non essendo previsto come componente di reddito dagli articoli 53 e 54 del Tuir». In un’altra pronuncia (circolare 22/E/2015) è stato precisato, circa l’ambito di applicazione, che il beneficio può essere attribuito solo ai soggetti «che non si avvalgano, in alcun modo, di personale dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata (tempo determinato/indeterminato)». Inoltre, non deve essere operato «alcun ragguaglio nel caso in cui il contribuente abbia avuto nel corso dell’anno (anche per un periodo di tempo limitato) lavoratori alle proprie dipendenze».
L’utilizzo di questo credito d’imposta Irap è soggetto alle novità introdotte dal Dl 50/2017, che ha previsto, a decorrere dal 24 aprile 2017 la riduzione da 15mila a 5mila euro del limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (Iva, imposte dirette, Irap, eccetera) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione (o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo), nonché per i soggetti titolari di partita Iva, l’obbligo di presentare i modelli F24 – che espongono compensazioni (ed a prescindere dall’importo compensato) – solamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate (F24 on line, F24 web o F24 cumulativo).