Imposte

Irap e welfare aziendale: deducibili i costi pagati per gli addetti «stabili»

Alcuni software limitano lo sgravio per la presunta natura figurativa dell’onere

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di Giorgio Gavelli

Il crescente successo del welfare aziendale (in particolare nelle forme irrilevanti sotto l’aspetto reddituale per il dipendente) sta portando alla luce il tema del trattamento contabile e della deducibilità Irap dei costi sostenuti dall’impresa (nessun dubbio, invece, sulla deducibilità Ires).

Sotto l’aspetto contabile il principio Oic 12 non menziona questi costi, che dovrebbero trovare collocazione alla voce B.9 (componenti della retribuzione o altri costi ad essa direttamente connessi) o alla B.7 (acquisti di servizi destinati ai dipendenti, come per i buoni pasto). Questa scelta ai fini Irap è rilevante, dato il principio di presa diretta dal conto economico: ne deriverebbe, in prima istanza, una indeducibilità di quanto inserito alla voce B.9 e una deducibilità di quanto inserito alla voce B.7. È noto, però, che in base al comma 4-octies dell’articolo 11 del Dlgs 446/1997, per le imprese, ai fini del tributo regionale, «è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato», per cui, per tali dipendenti, si raggiunge comunque la deducibilità dei costi.

Tuttavia, l’esame di alcuni prospetti rilasciati dalle case di software in questo periodo, proprio ai fini della deducibilità Irap dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato, non evidenzia tale costo. Il motivo sembrerebbe collegato non tanto alla convinzione che i costi siano contabilizzati dalle alla voce B.7 , quanto alla loro natura “figurativa”, poiché transitano dai documenti dedicati al dipendente (Lul, cedolino, Cud) senza comportare un aggravio impositivo per il medesimo. Riteniamo, tuttavia, che l’irrilevanza reddituale per il percettore e la natura “figurativa” del costo non possano giustificare l’indeducibilità Irap: il comma 4-octies, infatti, non fa distinzioni, e pare difficile sostenere che gli oneri di welfare non facciano parte del «costo complessivo» citato in precedenza. Non ci sembra dirimente quanto sostenuto a suo tempo dalla circolare 27/E/09 (par. 1.4), secondo cui erano deducibili solo le spese sostenute dall’azienda e funzionali all’attività d’impresa (rimborso analitico delle spese di trasferta, vestiario, eccetera) poiché all’epoca la deduzione generalizzata del comma 4-octies non esisteva.

Occorre, quindi, un chiarimento sia contabile che fiscale, più o meno in analogia a quanto accade per le indennità forfettarie di trasferta pagate ai dipendenti. Esse, sotto l’aspetto contabile, trovano allocazione alla voce B.9.a (principio Oic 12), ma in passato erano rese indeducibili dal comma 2 dell’articolo 11 del Dlgs 446/1997, abrogato dal 2008. Anch’esse formano il costo complessivo sostenuto dall’azienda per i lavoratori subordinati, per cui, ove riferite a dipendenti a tempo indeterminato, sembra difficile sostenerne l’indeducibilità ai fini Irap.

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