Diritto

Irreperibile momentaneo, per la Cassazione la notifica va dimostrata

Per la Cassazione a Sezioni unite 10012 è necessaria la ricevuta di ritorno che attesti l’avvenuta conoscenza

di Laura Ambrosi

Solo la ricevuta di ritorno relativa alla raccomandata informativa può confermare la regolarità della procedura notificatoria nei confronti dell’irreperibile momentaneo. È quindi onere dell’ufficio produrre nel giudizio tale documento al fine di attestare la corretta notifica. A fornire questo importante principio sono le Sezioni Unite con la sentenza 10012 depositata giovedì 15 aprile.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento ritenuta illegittima perché non preceduta dagli avvisi di accertamento cui si riferiva. Dagli atti processuali risultava che tali provvedimenti prodromici erano stati notificati attraverso il servizio postale ma non erano stati consegnati per temporanea assenza del contribuente. Erano stati pertanto depositati presso l’ufficio postale e sull’avviso di ricevimento, l’agente postale aveva annotato di aver spedito la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito, con indicazione di data e numero della missiva.

Il dubbio, quindi, era comprendere se per provare la corretta procedura notificatoria fosse sufficiente produrre in giudizio la ricevuta di invio della raccomandata informativa ovvero fosse anche necessario dimostrare la ricezione di tale missiva.

La Suprema Corte, ravvisando un contrastante orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla prova valida ai fini del perfezionamento della notifica, aveva rinviato la decisione all’alto consesso (ordinanza interlocutoria 21714/2020). Le Sezioni Unite, ripercorrendo le principali sentenze sul punto, hanno rilevato che a decorrere dal 2019 (ordinanza 5077/2019), la Cassazione ha ritenuto che per provare la corretta procedura notificatoria fosse necessario verificare in concreto l’avvenuta ricezione della raccomandata informativa. Tale orientamento si fonda sostanzialmente su un’applicazione letterale della norma che prevede, per l’ipotesi di assenza temporanea del destinatario, l’affissione dell’avviso di deposito nel luogo di notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di una lettera raccomandata con esplicita previsione di avviso di ricevimento.

Si tratta di una sorta di previsione “rafforzata” volta a garantire non solo la mera conoscibilità, ma l’effettiva conoscenza del provvedimento notificato. In conclusione, quindi, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale (secondo la legge 890/1982), qualora il destinatario sia irreperibile momentaneamente, a provare il perfezionamento della procedura di notifica può essere solo la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

La decisione è particolarmente importante poiché riguarda un’ipotesi che si verifica di frequente.

Le Sezioni Unite hanno affermato un principio di approccio sostanziale e non meramente formale, rilevando l’importanza che sia dimostrata l’effettiva conoscenza del provvedimento notificato e non la mera conoscibilità. Con riferimento ai giudizi in corso, occorre verificare che risulti depositata in atti non solo la ricevuta di spedizione della raccomandata informativa, bensì la cartolina di ritorno. Se la relativa eccezione è stata regolarmente sollevata nel ricorso introduttivo, sarà sufficiente evidenziare al collegio il nuovo principio delle Sezioni Unite, affinchè verifichi se l’onere probatorio risulti correttamente assolto.

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