Italia-Usa, al 31 maggio le comunicazioni dei dati finanziari
Slitta al 31 maggio 2017 il termine entro cui comunicare le informazioni finanziarie relative al 2016 previste dall'accordo Facta sullo scambio automatico di dati tra le amministrazioni fiscali italiana e statunitense. Con provvedimento direttoriale n. 56332 pubblicato ieri, 23 marzo 2017, l’agenzia delle Entrate ha così non solo differito il termine originariamente fissato al 30 aprile di ciascun anno, ma ha anche adeguato gli allegati tecnici per tenere conto delle modifiche apportate dall'autorità fiscale americana Irs (Internal Revenue Service).
Per contrastare l'evasione fiscale realizzata da cittadini e residenti degli Usa mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane, queste ultime sono tenute a trasmettere i dati relativi al titolare statunitense all'Agenzia, la quale li raccoglie per inviarli a sua volta all'Irs. Analogo meccanismo è individuato per i residenti italiani che intrattengono conti correnti presso istituzioni finanziarie Usa che a loro volta inviano i dati all'Irs che poi li veicola all'amministrazione nazionale. L'individuazione del perimetro delle istituzioni finanziarie obbligate alla comunicazione così come del contenuto informativo da trasmettere è rilevante visti i profili sanzionatori di cui all'articolo 9 della legge di ratifica dell'accordo Facta, e correlati alla violazione degli obblighi anche per omessa, incompleta o inesatta trasmissione di informazioni.
Il Facta
L'accordo intergovernativo Facta – Foreign Account Tax Compliance Act - sottoscritto nel 2014 e ratificato con la legge 95/2015, ha disciplinato lo scambio automatico di informazioni finanziare tra Italia e Usa. A tale accordo, operativo dal 1° luglio 2014, è stata data attuazione con il Dm 6 agosto 2015 e con successivi provvedimenti del Direttore dell'agenzia delle Entrate.
Rifi
Interessate dall'adempimento sono le cosiddette Rifi (Reporting Italian Financial Institution) e cioè le istituzioni finanziarie italiane elencate in modo tassativo, e non esemplificativo, dall'articolo 1, comma 1, n. 7.1. del Dm 6 agosto 2015. Si tratta, tra gli altri e con alcune eccezioni indicate nel decreto, di banche, società di gestione del risparmio e di intermediazione, assicurazioni vita ed altre entità finanziarie tenute a trasmettere i dati relativi ai titolari statunitensi dei conti e ai conti stessi, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (Npfi).
Contenuto informativo
I dati da trasmettere, in formato strutturato Xml e tramite la piattaforma Sid - Sistema di interscambio dati - consistono, per ogni conto statunitense, in nome, denominazione sociale, indirizzo e Tin – Tax Identification Number - di ogni persona statunitense titolare del conto, nel numero, saldo e valore del conto stesso. In assenza di conti statunitensi nell'anno di riferimento, ovvero di pagamenti corrisposti ad Npfi, l'istituzione finanziaria italiana non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione.
Il 770 semplificato ai tempi supplementari. In attesa di superare l’ostacolo sul visto per i crediti elevati
di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware