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Iva al 5% sul gas, fatturazione in salita con la competenza dei consumi

Gli operatori del settore energetico seguono i criteri di emissione temporale della fattura anziché dei consumi

di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

Con il Dl 130/2021, entrato in vigore il 28 settembre scorso, il Governo ha varato una serie di misure per contrastare gli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, per i quali si stima un ricarico significativo delle bollette, a causa dell’accrescimento dei costi di produzione.

Gli interventi si sono mossi lungo due direttrici:
1. da un lato, principalmente nell’ambito del settore dell’energia elettrica, mediante la riduzione degli oneri di sistema per famiglie e piccole imprese;
2. dall’altro, mediante la revisione dell’aliquota dell’Iva, che è stata ridotta al 5% con riguardo alle somministrazioni di gas metano riferite al quarto trimestre 2021.

Si tratta di una norma di immediata applicazione, che dovrà essere recepita dagli operatori in sede di fatturazione dei consumi di ottobre, dunque presumibilmente già a partire dal mese di novembre (se non prima, in caso di fatturazione in acconto).

L’Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano
L’intervento sull’aliquota dell’Iva (articolo 2, Dl 130/2021) riguarda tutte le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all’articolo 26 del Dlgs 504/1995 (cosiddetto Testo unico accise, Tua) e trova applicazione per le somministrazioni «contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021».

Rispetto al tenore della disposizione, sono sorti alcuni dubbi applicativi sia in merito alla portata soggettiva e oggettiva della riduzione di aliquota introdotta dal Dl 130, sia in merito – questo appare il punto più critico – alla difficoltà di adeguare i sistemi di fatturazione al principio di “competenza” dei consumi previsto dal decreto legge.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
Con riguardo all’ambito soggettivo, la norma agevola sia i consumi del gas per i cosiddetti usi civili (quelli delle comuni abitazioni, ma anche delle imprese che non fruiscono dell’aliquota per usi industriali), sia i consumi per gli usi industriali di cui all’articolo 26 del Tua, escludendo espressamente gli usi non di combustione (ad esempio, per autotrazione).

Non è dato comprendere con certezza, tuttavia, se siano ricompresi nell’ambito degli usi agevolati ai fini Iva anche gli impieghi che ai fini accise sono esenti e/o godono di aliquote agevolate, ulteriormente ridotte rispetto a quella per usi industriali (si tratterebbe in effetti di usi lato sensu industriali, ma non tecnicamente tali in quanto ad essi si applicano esenzioni o aliquote di accisa diverse da quella per usi industriali).

Quanto all’ambito oggettivo, è sorto il dubbio se l’aliquota Iva ridotta debba applicarsi a tutte le componenti della somministrazione oppure solo alla quota riferita alla materia prima. In assenza di indicazioni specifiche – la norma si riferisce genericamente alle «somministrazioni» –, si dovrebbe ritenere applicabile l’aliquota ridotta su tutte le componenti, quote fisse e accessori, anche in virtù del generale principio della qualificazione unitaria dell’operazione ai fini Iva. Tuttavia, anche su tale aspetto si attende un chiarimento ufficiale.

La fatturazione per competenza dei consumi
Il nodo certamente più difficile da sciogliere appare quello “temporale”: la norma prevede che la nuova aliquota si applichi secondo un criterio di «competenza dei consumi», ovvero che debbano essere assoggettate a Iva al 5% le somministrazioni riferite ai consumi di ottobre-dicembre 2021, anche se fatturati in relazione agli eventuali ricalcoli.

Le associazioni di categoria hanno tuttavia messo in luce che l’intervento rischia di risultare inapplicabile, in quanto i sistemi di fatturazione degli operatori del settore energetico seguono i criteri di emissione temporale della fattura, anziché della competenza temporale dei consumi.

È stata quindi prospettata l’opportunità di intervenire su tale aspetto, applicando la riduzione dell’aliquota per data di emissione delle fatture. D’altra parte, l’agenzia delle Entrate, in occasione del cambio di aliquota ordinaria dal 21 al 22%, aveva già introdotto dei correttivi in tal senso, prendendo atto della «complessità operativa del sistema gestionale» delle società del settore.

Non va infatti dimenticato che la normativa in esame rappresenta una novità sotto vari aspetti: la variazione è infraannuale, è destinata a operare da subito e opererà (così almeno stando ad oggi) per un brevissimo lasso temporale. Dunque si auspica che possano essere forniti i chiarimenti del caso, che consentano un’applicazione effettiva della norma, finalizzata a garantire un efficace contrasto al caro bollette.