Iva sugli acquisti indetraibile se non c’è certezza del compenso
L’indeterminatezza delle remunerazione rompe il nesso diretto tra operazioni «a monte» e «a valle»
L’incertezza del compenso a fronte dell’esecuzione del servizio spezza il nesso fra prestazione e controprestazione e, dunque, pone l’operazione fuori dall’«area dell’imponibilità». È questa la conclusione cui giunge la Cassazione con l’ordinanza 9075/2021. Il caso riguarda una società che detraeva l’imposta sui servizi acquistati da un’altra impresa del gruppo per rendere prestazioni per migliorare l’organizzazione delle proprie controllate estere. Tali prestazioni erano però addebitate solo al raggiungimento, entro una certa data, di determinate performance e obiettivi da parte delle società estere. Posto che gli obiettivi previsti non erano ottenuti, la controllante nulla addebitava a una delle due partecipate, pur avendo detratto l’Iva sugli acquisti effettuati. Di conseguenza, venivano recuperati a tassazione i costi sostenuti (riqualificati in finanziamenti a fondo perduto) ai fini dell’imposizione diretta ed era altresì contestata la detrazione dell’imposta.
I costi e le operazioni «a valle»
Dopo aver premesso che l’immediatezza del nesso diretto fra operazione “a monte” e operazione “a valle” va intesa nel senso che la detrazione è ammessa anche se i costi si riferiscono al complesso dell’attività economica del soggetto passivo (entrando a far parte delle sue spese generali), è però ribadito che tali costi devono pur sempre contribuire alla determinazione del prezzo delle operazioni compiute a valle. Circostanza, questa, che non si realizza quando a essere incerta è la stessa esistenza del compenso per le operazioni effettuate.
I giudici attribuiscono uno specifico rilievo alla sentenza della corte di Giustizia Ue nella causa C-432/15 (su cui si fonda la sentenza 14406/2017 della Suprema corte, anch’essa menzionata dall’ordinanza). In tal caso, per escludere la rilevanza Iva della mera messa a disposizione di cavalli per le gare ippiche, è stato evidenziato come venga meno il nesso diretto fra servizio e compenso qualora le scuderie non siano remunerate per il fatto di far partecipare il cavallo alla corsa, ricevendo un premio solo al raggiungimento di determinati risultati (vittoria o piazzamento).
Le differenze tra le attività
Attenzione però a trarre conclusioni affrettate, che escludono il diritto di detrazione tutte le volte in cui gli acquisti di beni/servizi sono destinati allo svolgimento di attività la cui remunerazione è incerta. Si pensi al caso dell’incarico affidato dal proprietario a più agenzie immobiliari per la vendita di un immobile (è l’esempio proposto dall’avvocato generale nelle conclusioni – non accolte dai giudici europei – nella causa C-432/15). Le agenzie incaricate prestano tutte la propria attività; ma a essere remunerata è solo quella che procaccia l’acquirente con cui si conclude l’affare.
Nonostante la somiglianza, la fattispecie è diversa da quella della sentenza Ue. In effetti, la prestazione delle agenzie immobiliari non è rappresentata dall’attività (più o meno intensa) svolta per individuare un acquirente, ma dalla conclusione dell’affare. Ed è chiaro che la prestazione è eseguita solo da chi trova il cliente che acquista l’immobile. In altri termini, qui non è l’incertezza del compenso che determina l’irrilevanza Iva dell’operazione, quanto il fatto che tutte le agenzie, tranne una, non hanno in realtà prestato alcun servizio; circostanza che non può determinare alcuna preclusione alla detrazione dell’imposta sui costi sostenuti.
Nella corsa dei cavalli, al contrario, non è dubitabile che la prestazione sia eseguita da tutti i cavalli che partecipano alla gara e, pertanto, che essi forniscano la prestazione richiesta. Ma è a causa dell’incertezza/aleatorietà del compenso che – per usare le parole dell’ordinanza – «viene (...) a recidersi la concatenazione tra operazioni a monte e operazioni a valle, sul quale si fonda il diritto di detrazione».
Esattamente come nel caso della società che rende le prestazioni alle proprie controllate senza avere alcuna certezza di ottenerne una remunerazione e che, per tale motivo, non può detrarre l’Iva sui relativi acquisti.