Controlli e liti

Iva in bilico sugli oneri di sistema in bolletta

La sentenza della Ctp Varese sulla tassazione dell’energia

La possibilità di assoggettare a Iva gli oneri di sistema, che sono componenti della bolletta elettrica volti a finanziare obiettivi di interesse generale identificati dal legislatore, torna nel mirino dei giudici. Il tema, di difficile inquadramento, è al centro della sentenza 504/4/2019 della Ctp Varese (presidente Santangelo, relatore Bertolo).

La tesi del collegio lombardo è imperniata su tre passaggi logici:

- gli oneri di sistema avrebbero natura tributaria;

- gli stessi non potrebbero essere gravati dall’Iva;

- il cessionario inciso dell’Iva su tali oneri avrebbe diritto al rimborso diretto.

Tuttavia l’iter argomentativo del collegio varesino non pare tenere debitamente in considerazione i punti critici della questione, che meriterebbero un più ampio approfondimento.

Sulla natura di tributo dell’onere di gestione, in particolare, la posizione della Corte Ue è netta e ben motivata. La sentenza della Ctp, infatti, appare effettivamente in linea con i principi dettati dalla Corte di giustizia (C-189/15), nonché con la stessa posizione assunta dall’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), che li ha qualificati come «imposte indirette». Tuttavia, non può non rilevarsi che il Consiglio di Stato (346/6/2018) ha ritenuto preferibile la tesi opposta che li qualifica come corrispettivi nell’ambito di un rapporto di «tendenziale natura sinallagmatica».

Resta inoltre da chiarire se, come ha affermato la Ctp di Varese sulla base di un parallelismo con la pronuncia della Consulta relativa alla cosiddetta Tia (Tariffa di igiene ambientale), possa essere esclusa tout court l’applicazione dell’Iva gravante su questi oneri.

La risposta appare tutto fuorché scontata, tenuto conto che la base imponibile comprende tutti gli oneri, inclusi quelli tributari, che presentino un collegamento diretto con l’operazione imponibile e che siano addebitati al cessionario, sia in forza delle norme europee (articolo 78, Direttiva CE/112/2006) che di quelle nazionali (articolo 13, decreto Iva).

Quanto affermato in merito alla Tia, in altri termini, non pare applicabile al caso di specie: in quell’ipotesi a essere in discussione era la natura del prelievo “principale” (corrispettivo o tributo). Peranto, una volta affermatane la natura tributaria, era conseguenza logica il suo mancato assoggettamento a Iva. Nel caso degli oneri, invece, si tratta di componenti accessorie, che sembrerebbero comunque destinati a confluire naturalmente nella base imponibile relativa alla fornitura di energia elettrica.

Da ultimo, la Ctp ha accolto il ricorso proposto dal contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria, nonostante si trattasse di un soggetto che agiva nella veste di consumatore finale, ammettendo quindi un’azione diretta tra consumatore ed Erario.

Anche su questo tema di carattere procedimentale e processuale, la soluzione desta più di una perplessità e si pone in contrasto con principi consolidati, tra cui quello della separazione dei rapporti giuridici (civilistico e tributario) e quello dei termini per l’azione nei confronti dell’Erario. Quest’ultima, per i giudici di Varese, sarebbe soggetta al regime di prescrizione ordinario, anziché al termine biennale previsto a pena di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso.

Sulla questione, comunque, l’ultima parola sembra ancora lontana.

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