Iva di gruppo, controllante al test dell’acconto
La controllante nell'Iva di gruppo calcola l'acconto da versare entro lunedì 28 dicembre sulla base delle liquidazioni delle società aderenti al regime, secondo quanto previsto dall'articolo 73, ultimo comma, del Dpr 633/1972 e dal Dm del 13 dicembre 1979.
L'Iva di gruppo prevede che ogni società partecipante debba effettuare la propria liquidazione periodica e trasferire il risultato, a credito o a debito, alla società controllante.
Quest'ultima ha l'onere di effettuare la somma algebrica degli importi trasferiti dalle società partecipanti e di versare l'imposta, nel caso in cui dalla liquidazione periodica di gruppo emerga un debito, o di riportare al mese o al trimestre successivo l'eventuale credito.
La controllante, inoltre, ha il compito di calcolare, ed eventualmente versare, l'acconto riferito a tutto il gruppo Iva.
I metodi storico e previsionale per il calcolo dell'acconto Iva trovano applicazione anche nel particolare ambito del regime dell'Iva di gruppo, secondo le modalità previste per la generalità dei contribuenti.
Si ricorda che applicando il metodo storico l'acconto Iva dovuto è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il periodo di riferimento dell'anno precedente. Il versamento a base del calcolo deve essere preso al lordo dell'acconto dovuto per l'anno precedente. Con il metodo previsionale, invece, l'acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.
Le controllate partecipanti sono tenute a trasmettere alla controllante tutti i dati necessari per consentirle di effettuare il conteggio dell'acconto dovuto tenendo conto dei propri dati e di quelli relativi alle controllate.
Tra i dati da comunicare, rilevano i risultati presunti dell'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso, posto che il dato storico dovrebbe, invece, essere già noto alla capogruppo qualora nell'anno precedente il regime fosse già applicato con il medesimo perimetro.
È evidente, infatti, che per i soggetti che sono entrati nell'Iva di gruppo nell'anno con riferimento al quale si sta calcolando l'acconto, la capogruppo avrà necessità di entrare in possesso anche dei dati “storici” delle liquidazioni individuali.
Ricade, infatti, sotto la responsabilità di ogni società controllata, non solo l'onere di trasmettere con la massima precisione e completezza i dati relativi alle liquidazioni periodiche, ma anche i dati riferibili ad ognuna di esse per la determinazione dell'acconto.
Il “dato previsionale di gruppo”, quindi, sarà determinato dalla società controllante riassumendo le risultanze di tutte le società ad esso appartenenti, compensando le posizioni a debito con quelle a credito. Sarà poi necessario confrontare il dato presuntivo complessivo con il “dato storico di gruppo”, desumibile dal registro delle liquidazioni di gruppo, di cui all'articolo 4 del Dm del 13 dicembre 1979, al fine di valutare le modalità con le quali calcolare l'acconto eventualmente dovuto.
Qualora nel corso del 2015 non siano intervenute modifiche nella composizione del gruppo Iva, la controllante dovrà versare l'acconto in forma cumulativa per sé e per le altre società appartenenti al gruppo nell'anno precedente senza operare alcun aggiustamento. È opportuno sottolineare che sarà, invece, necessario prestare attenzione al conteggio ogniqualvolta la composizione del gruppo sia mutata, dal punto di vista soggettivo, rispetto a quella dell'anno precedente.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui alcune società siano uscite o entrate nel gruppo Iva anche per effetto di un'operazione straordinaria. Infine, nel caso in cui una società esca dal gruppo Iva nel 2015, la stessa determinerà l'acconto autonomamente, in base ai propri dati, mentre la società capogruppo non ne terrà conto ai fini della determinazione dell'acconto di gruppo.