Iva a rate, in dichiarazione va indicata solo la parte pagata
La risposta ad interpello 81 sull’Iva versata in modo «non spontaneo»
L’Iva versata «in modo non spontaneo» ratealmente va indicata nella dichiarazione soltanto nella misura in cui è stata effettivamente pagata, fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il 30 aprile. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 81 pubblicata ieri.
Il caso analizzato riguardava un contribuente che, nel 2018, aveva parzialmente omesso il versamento dell’Iva e che, a seguito del ricevimento di una comunicazione di irregolarità (articolo 54-bis del Dpr 633/1972), aveva rateizzato il debito maturato. Dalla liquidazione periodica del mese di dicembre 2018 era emerso un credito che, tuttavia, il contribuente non aveva potuto indicare in dichiarazione. Le istruzioni ministeriali al rigo VL33 («Totale Iva a credito») del modello Iva precisano, infatti, che nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione si deve tener conto esclusivamente dei versamenti effettuati e che il rigo non deve essere compilato nel caso in cui dal calcolo emerga un importo negativo. Per questo motivo, il contribuente chiudeva la dichiarazione a zero senza poter, di fatto, utilizzare il credito nelle liquidazioni Iva 2019, né tanto meno in compensazione orizzontale.
Con l’interpello presentato chiedeva quindi chiarimenti in merito alle modalità di recupero del credito. La soluzione al quesito è nel nuovo quadro VQ istituito nel modello Iva 2020 per il periodo di imposta 2019 e che consente di determinare il credito maturato a seguito di versamenti non spontanei, ovvero eseguiti a seguito di comunicazioni da parte dell’ufficio. Tuttavia, l’Agenzia afferma che il credito si forma a mano a mano che i versamenti vengono eseguiti, con la conseguenza che lo stesso può risultare ripartito in più dichiarazioni. L’ufficio, infatti, richiamando quanto già precisato in una precedente nota ( n. 449/2019), afferma che, nel caso di versamenti in forma rateale, nel quadro VQ va indicata la quota parte d’imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale e comunque non oltre il termine ordinario di presentazione.
Pertanto, l’importo che confluirà nel rigo VL12 e che concorrerà a formare il credito complessivo è quello corrispondente all’importo già versato e non al debito oggetto di rateizzazione. Il pagamento delle rate successive andrà indicato nei quadri VQ delle dichiarazioni relative agli anni in cui effettivamente i pagamenti verranno eseguiti e, di conseguenza, emergerà il credito in ciascun anno nella misura in cui i versamenti saranno effettuati. Considerato che, per importi superiori a 5.000 euro, è possibile accedere ad una rateizzazione di 20 rate trimestrali, il contribuente potrebbe recuperare il suo credito in 5 anni.
In effetti, la gestione del quadro VL della dichiarazione Iva non è semplice anche nell’ipotesi di versamenti non spontanei avvenuti nell’anno di competenza e da indicare nella casella 4 del rigo VL30. Indicando solo le rate pagate, nel VL 33 e cioè nell’Iva a credito risulta un importo inferiore di quello di competenza dell’esercizio. In effetti, tale credito si perfezionerà negli anni futuri a seguito del pagamento delle rate. Invece il VL32 non percepisce i versamenti per cui non emerge il debito residuo.
Ciò che l’Agenzia vuole evitare è che il pagamento della rateizzazione dell’Iva dovuta a seguito di comunicazione di irregolarità, venga effettuato mediante compensazione con un credito formato anche dall’Iva dovuta solo potenzialmente.