Imposte

Iva sul «valore normale» da cessione nella permuta di servizi

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di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Nelle permute di servizi non è sempre facile individuare il momento in cui i due contraenti devono emettere le rispettive fatture. Per operazioni permutative si intendono quelle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate in cambio di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi. Si tratta, pertanto, di transazioni in cui il corrispettivo della cessione/prestazione non è rappresentato da una somma di denaro, come avviene normalmente, bensì da un’altra cessione/prestazione. Da ciò ne deriva che, ai fini Iva, sono applicabili regole peculiari che riguardano la determinazione della base imponibile e l’individuazione del momento impositivo.

La base imponibile
Le operazioni permutative si considerano, ai fini Iva, come operazioni autonome, pertanto, le singole cessioni/prestazioni che le compongono devono essere esaminate distintamente ai fini dell’individuazione del trattamento Iva applicabile anche con riferimento alla determinazione della base imponibile.

In relazione a quest’ultimo aspetto, l’articolo 13, comma 2, lettera d) del Dpr 633/1972, stabilisce che la base imponibile è costituita dal «valore normale» dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni permutative. In particolare, l’Iva è applicata sul «valore normale» del bene/servizio ceduto anziché del bene/servizio ricevuto.

Il momento impositivo
Con riferimento al momento impositivo, cioè al momento in cui sorge l’obbligo in capo a ciascun contraente di emettere la propria fattura, nella permuta di beni mobili lo stesso è univocamente individuabile, per entrambe le cessioni, nel momento della prima consegna o spedizione.

Nella permuta di servizi, invece, l’esatta individuazione del momento a partire dal quale devono essere emesse le fatture non risulta sempre di univoca e facile individuazione.
Si ricorda, a tal fine, che ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Dpr 633/1972, il momento impositivo per le prestazioni di servizi è rappresentato dal pagamento del corrispettivo.
Secondo la norma di comportamento n. 150 dell’Adc di Milano nella permuta di servizi, il momento in cui sorge l’obbligo di emettere fattura coincide con il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio reso dalla controparte. In particolare, in tale momento, sorge l’obbligo di fatturazione per il contraente che ha ricevuto per primo il servizio (ed è quindi stato pagato), indipendentemente dall’avvenuta esecuzione della propria prestazione, mentre, il soggetto che ha reso il servizio per primo è obbligato ad emettere fattura solo successivamente, dopo aver ricevuto a sua volta il servizio da parte dell’altro contraente.

Secondo quanto sostenuto dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 331/2008, con riferimento ad una particolare permuta di spazi pubblicitari con viaggi organizzati, invece, l’obbligo di emettere la fattura scatta, per entrambe le prestazioni, con l’esecuzione della seconda prestazione. Tuttavia, tale momento deve essere inteso come termine ultimo entro il quale i contraenti possono emettere la propria fattura, senza quindi impedire a colui che ha effettuato per primo la prestazione di emetterla prima.

L’Amministrazione finanziaria si è espressa anche con riferimento alla permuta di servizi ad esecuzione differita, precisando che l’obbligo di fatturazione sorge, per entrambe le prestazioni, al momento della conclusione della prestazione ad esecuzione non immediata (risoluzione 75/2000).

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