Know how tutelato anche dalle condotte colpose
Dal 22 giugno ci saranno strumenti giuridici di tutela del segreto commerciale più efficaci e comparabili con il resto della Ue. Quel giorno, infatti, entrerà in vigore il Dlgs 63/2018 (pubblicato sulla Gazzetta del 7 giugno) che attua la direttiva 2016/943 sulla protezione del know-how. Le novità riguardano, anzitutto, il Codice della proprietà industriale (Dlgs 30/2005): la formula «informazione e esperienza aziendale» viene sostituita con la dicitura «segreto commerciale», pur rimanendo invariato l’oggetto della tutela previsto dall’articolo 98 del codice.
L’innalzamento degli standard di protezione richiesto dalla direttiva Ue è perseguito arricchendo la formulazione dell’articolo 99, che vieta di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, segreti commerciali, salvo siano stati conseguiti in modo indipendente. In particolare, il decreto estende il divieto alle condotte meramente colpose: l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti, infatti, non solo qualora il soggetto fosse effettivamente a conoscenza della riservatezza delle informazioni, ma anche quando, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo. Il nuovo articolo 99, inoltre, amplia la nozione di «utilizzo illecito», ricomprendendovi i comportamenti integranti produzione, offerta, commercializzazione di merci costituenti violazione, ovvero importazione, esportazione o stoccaggio delle merci. Da ultimo, viene stabilito un termine prescrizionale di cinque anni anche per gli illeciti di tipo contrattuale, in deroga al termine ordinario decennale.
Il know-how sarà tutelato anche durante il processo civile, per prevenire la possibile divulgazione dei segreti commerciali oggetto di causa. Il nuovo articolo 121-ter prevede che, nei procedimenti – di merito e cautelari – il giudice, su istanza motivata di parte, possa adottare misure a tutela dei segreti. Peraltro, al giudice viene attribuito il potere di intervenire nei confronti di coloro che, per ragioni del loro ufficio, potrebbero venire a conoscenza del contenuto del fascicolo, limitando l’accesso alle udienze o agli atti e/o ordinando alla cancelleria l’oscuramento delle informazioni. Inoltre, l’articolo 124 riconosce al giudice la facoltà di graduare le sanzioni civili e le misure correttive, nonché di disporre il pagamento di un indennizzo per il danno subito.
In alternativa all’applicazione delle misure cautelari, secondo il nuovo articolo 132 il giudice può autorizzare il convenuto a continuare a utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore, ma è vietata la rivelazione a terzi dei segreti di cui viene autorizzata l’utilizzazione. Infine, l’articolo 126 impone l’adozione di misure idonee per tutelare la riservatezza dei segreti commerciali nelle ipotesi di pubblicazione della sentenza.