Imposte

L’abolizione dell’Ace non blocca l’uso delle eccedenze maturate

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di Marco Piazza e Pietro Semeraro

La relazione illustrativa al Ddl di Bilancio 2019 rassicura gli operatori sul fatto che l'abrogazione del regime di aiuto alla crescita economica (Ace) non comporterà il divieto di utilizzare le eccedenze di reddito nozionale già maturate. La norma aveva fatto sorgere il dubbio che il legislatore intendesse “cancellare” le eccedenze maturate prima del 2018 (si veda Il Sole 24 Ore del 31 ottobre).

La relazione non solo conferma che è consentito l'utilizzo delle eccedenze Ace pregresse senza far alcuna distinzione in base all'epoca di maturazione, ma spiega anche che tale possibilità «è dettata dall'esigenza di salvaguardare i diritti quesiti». In tale ottica, conferma la relazione, «devono considerarsi utilizzabili le eccedenze Ace anche per i soggetti che partecipano al consolidato fiscale o alla trasparenza fiscale secondo le regole dettate dal Dm 3 agosto 2017».

Questa conclusione è in linea con i principi generali dell'ordinamento. Il beneficio Ace è fruibile secondo due distinte modalità. L'eccedenza del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo netto, infatti, può essere portata in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, oppure convertita in un credito d'imposta utilizzabile in compensazione per il versamento dell'Irap, con un'opzione che può essere esercitata dal contribuente solo nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio in cui l'eccedenza è maturata. Di conseguenza, per tutti gli esercizi in cui l'agevolazione Ace è stata in vigore, la trasmissione di ciascuna dichiarazione è coincisa con l'espressione di una specifica scelta del contribuente.

L'opzione manifestata dal contribuente costituisce una vera e propria manifestazione di volontà che, secondo la costante giurisprudenza di Cassazione, trasforma la dichiarazione dei redditi, per la parte interessata, in un vero e proprio un atto negoziale, non revocabile (fra le altre, Cassazione 14550/2018, 1117/2018; 30172/2017).

Ne consegue, allora, che il diritto maturato nelle singole dichiarazioni dei redditi con riferimento a ciascun anno in cui si è registrata un'eccedenza Ace è intangibile. Si tratta, infatti, di un diritto acquisito dal contribuente che potrebbe essere negato solo con un'espressa statuizione legislativa, resa in deroga all'articolo 3 della legge 212/2000, in base al quale le norme tributarie «non hanno effetto retroattivo»; statuizione che nel caso di specie non esiste (si veda, ad esempio, Cassazione 2546/2016 e precedenti).

Si può quindi concludere che le eccedenze Ace maturate fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e non ancora dedotte dal reddito imponibile Ires né convertite in crediti d'imposta Irap continueranno ad essere deducibili dall'imponibile Ires anche nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018. Alle stesse conclusioni, per gli stessi motivi sopra illustrati si deve giungere con riferimento ai crediti d'imposta utilizzabili in compensazione dell'Irap derivanti dalla eventuale conversione delle eccedenze Ace maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2018. Si dovrebbe estendere questa conclusione anche al diritto di convertire l'eccedenza Ace 2018 nonostante l'articolo 88 del disegno di legge si limiti a richiamare il comma 2 e non anche il comma 3 dell'articolo 3, Dm 3 agosto 2017 e la incerta esposizione degli effetti di cassa contenuti nella relazione tecnica.

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