L’addizionale Ires 2013 di banche e assicurazioni finisce alla Consulta
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’addizionale Ires dell’8,5% a carico soltanto di banche e assicurazioni per il solo 2013. Lo ha stabilito la Commissione tributaria di II grado di Trento, con la sentenza 25/1/19, che ha rimesso gli atti alla Consulta.
Con l’articolo 2 del Dl 133/2013 era stata prevista, in deroga al principio di irretroattività delle leggi tributarie recato dallo Statuto del contribuente, per il solo 2013, un’addizionale Ires dell’8,5% dovuta dagli enti creditizi e finanziari, dalla Banca d’Italia e dalle società assicurative.
La norma era stata introdotta, con decretazione d’urgenza, per reperire tempestivamente le risorse necessarie a finanziarie l’abolizione dell’Imu sulla “prima casa”. Erano stati scelti come destinatari esclusivi della maggiore imposizione soltanto banche e assicurazioni, perché, come emerge dalle relazioni ministeriali, era scontato che avrebbero pagato rapidamente la tassazione extra, data la loro grande capacità patrimoniale e reddituale.
In effetti, nel caso oggetto della sentenza qui commentata, una società assicurativa aveva tempestivamente versato oltre mezzo milione di euro a titolo di addizionale Ires, chiedendone poi il rimborso e impugnando il silenzio-rifiuto opposto dal Fisco.
I giudici trentini hanno stabilito che, anche se in passato è stata esclusa dalla Corte Costituzionale l’illegittimità di norme tributarie aventi carattere temporaneo, come quella in oggetto, tuttavia la stessa Corte ha sempre ritenuto che l’importo del prelievo tributario debba essere lo stesso a parità di presupposto impositivo, giacché a situazioni uguali devono corrispondere regimi impositivi uguali.
L’articolo 53 Costituzione, del resto, stabilisce il principio per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, secondo criteri di progressività, di cui è corollario il precedente articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza, per cui, in presenza della stessa capacità contributiva, il prelievo deve essere uguale.
L’addizionale Ires in oggetto, invece, secondo il collegio di merito, non risulta ancorata a un indice di capacità contributiva, determinando così una ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese ad essa soggette e quelle che invece, operando in settori diversi da quello bancario e assicurativo, non lo sono. E ciò senza una ragionevole giustificazione di tale scelta, se non quella della necessità di reperire urgentemente risorse finanziarie attraverso contribuenti “forti” capaci di versarle a richiesta. Da qui, l’evidente violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva.
Non sono stati ritenuti fondati, invece, i dubbi sollevati dalla società in relazione all’articolo 77 Costituzione, per mancanza dei requisiti di necessità e urgenza necessari per l’adozione della norma tramite decreto legge. In senso contrario, invece, si era pronunciata la Ctr Piemonte, che, con l’ordinanza 354 del 5 luglio 2018, aveva già investito la Consulta della questione.