L’adesione sul registro non vale per le dirette
L’odinanza di Cassazione 18351/2021 circoscrive gli effetti delle risultanze dell’accertamento con adesione
Le risultanze dell’accertamento con adesione possono essere efficaci solo nei confronti dei contribuenti che hanno prestato l’adesione; e non possono estendersi automaticamente ai coobbligati che non hanno partecipato alla procedura deflattiva. Pertanto, se l’agenzia delle Entrate e l’acquirente dei terreni hanno concordato in adesione il valore dei terreni stessi ai fini dell’imposta di registro, tale valore non potrà essere fatto valere dal Fisco per calcolare la plusvalenza e la relativa tassazione diretta, in capo al venditore ignaro degli accordi.
Il caso è oggetto dell’ordinanza 18351 del 25 giugno 2021 della Corte di cassazione, che ha giudicato della vertenza scaturita dalla cessione di due terreni edificabili, da parte di cinque fratelli a una società. L’erario rettificava il valore dei terreni compravenduti ai fini dell’imposta di registro; e la società acquirente proponeva accertamento con adesione, definendone gli importi.
L’agenzia delle Entrate notificava quindi ai venditori separati avvisi di accertamento, recuperando a tassazione la maggiore Irpef dovuta in relazione alle plusvalenze immobiliari, calcolate sulla scorta dei valori dei terreni come definiti in sede di adesione con l’acquirente. I venditori eccepivano in giudizio di non essere a conoscenza né delle maggiori pretese di registro (per non avere ricevuto i relativi avvisi di liquidazione); né degli esiti dell’adesione (per non essere stato allegato il relativo verbale agli avvisi di accertamento sulle plusvalenze). Tali doglianze non venivano accolte dai giudici di Ctp e Ctr, che concludevano per la rilevanza dei nuovi valori dei terreni, come determinati in adesione, in capo anche ai venditori coobbligati.
Il giudizio di merito viene ribaltato dalla pronunzia in esame, per la quale l’accertamento con adesione resta un concordato su base volontaria fra l’erario e i contribuenti; e come tale non può estendersi automaticamente ai coobbligati che non vi abbiano partecipato e che si oppongano alle conseguenze negative che ne possano derivare (come già stabilito dalla Cassazione 3148/2011). Occorre infatti considerare che la diversa valorizzazione dei terreni, determinata in adesione dal compratore, favorisce il venditore solo dal punto di vista del pagamento dell’imposta di registro, verso cui è coobligato in solido (risultandone liberato, nei confronti del Fisco, dal pagamento delle somme concordate da parte del compratore); mentre è da escludersi che i nuovi valori dei terreni, definiti ai fini delle imposte indirette, possano essere presi in considerazione per tassare ai fini Irpef il venditore.
La Cassazione ribadisce infatti come la norma d’interpretazione autentica dell’articolo 5 comma 3 Dlgs 147/2015 impedisca al Fisco di accertare induttivamente plusvalenze ai fini Irpef, sulla scorta di valori definiti ai fini di altre imposte, dalle basi imponibili del tutto diverse (commisurate a “valori” e non a “corrispettivi”). La Cassazione sottolinea come le Entrate siano sempre chiamate a individuare ulteriori elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, per accertare maggiori corrispettivi rispetto al dichiarato: tanto più se i contribuenti venditori non erano al corrente, come nel caso in questione, della definizione in adesione del compratore.