L’annotazione contabile è insufficiente a salvare le operazioni contestate
Per la Ctr Lombardia 4783/3/2021 la società non dà prova dell'effettività del contratto con il consorzio di pulizie
In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti deve essere il contribuente a provare che queste siano state concretamente realizzate sul piano fattuale. Così si è espressa, nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Ctr Lombardia n. 4783/3/2021 (presidente Rollero, relatore Chiametti).
All’esito di una verifica nei confronti di un consorzio, la Guardia di finanza constatava la contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. I verificatori rilevavano, in particolare, taluni elementi indicativi della sussistenza di un meccanismo frodatorio, tra i quali: l’assenza di personale dipendente in capo al consorzio svolgente l’attività di pulizie; la mancata indicazione, nelle fatture emesse, del servizio reso; la mancata conservazione delle fatture annotate nel registro Iva acquisti; l’assenza di rapporti con alcuni, asseriti, fornitori.
L’avviso veniva impugnato dinanzi alla Ctp che respingeva il ricorso. Il contribuente proponeva appello che veniva nuovamente respinto. I giudici lombardi, nel motivare la propria decisione, hanno sottolineato che spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni di cui l’ufficio contesti l’esistenza, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti (articolo 39, comma 1, lettera d) Dpr 600/73). Prova che, nel caso di specie, non era stata fornita, a nulla rilevando l’apparente regolarità delle annotazioni contabili e l’esibizione in giudizio dei pagamenti. Tali mezzi, osserva la Ctr, vengono normalmente utilizzati allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cassazione 2069/2021).
In tema di contenuto minimo delle fatture, l’articolo 21, comma 2, lettera g) del Dpr 633/72 prevede l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione. Contenuto che deve essere necessariamente supportato da idonea documentazione di natura extracontabile a supporto dell’effettività dell’attività svolta. Nella prassi gli elementi probatori sono costituiti, in primis, dall’esistenza di contratti scritti aventi data certa. Rilevanti sono, inoltre, i documenti di trasporto e gli scambi di comunicazioni informali, quali, ad esempio, email o chat di messaggistica istantanea (di cui, stante la difficoltà di definirne una data certa, potrebbe essere d’aiuto l’estrazione in formato testuale e la successiva autenticazione notarile). Tutto ciò al fine di provare la “vitalità” del fornitore e l’effettività del rapporto contrattuale.
Ulteriore elemento di non secondaria importanza è costituto dai prezzi praticati dalla controparte, che devono essere in linea con quelli di mercato. Offerte molto ribassate sono possibili, ma, in molti casi, solo a costo del mancato pagamento delle imposte.